Art. 19

Prescrizioni per i movimenti di suini detenuti verso altri Stati membri

In vigore dal 17 dic 2019
Prescrizioni per i movimenti di suini detenuti verso altri Stati membri 1.   Gli operatori spostano suini detenuti verso un altro Stato membro solo se sono soddisfatte le seguenti prescrizioni: a) gli animali hanno soggiornato in modo continuativo nello stabilimento per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la partenza, o dalla nascita se di età inferiore a 30 giorni, e durante tale periodo non sono stati a contatto con suini detenuti di stato sanitario inferiore o soggetti a restrizioni dei movimenti per motivi di sanità animale oppure con animali detenuti provenienti da uno stabilimento non conforme alle prescrizioni di cui alla lettera b); b) qualsiasi animale che entri nell’Unione da un paese terzo o territorio nei 30 giorni precedenti la partenza degli animali di cui alla lettera a), e sia introdotto nello stabilimento in cui soggiornavano tali animali, è tenuto separato in modo da evitare il contatto diretto e indiretto con tutti gli altri animali dello stabilimento; c) gli animali provengono da uno stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della rabbia negli animali terrestri detenuti nei 30 giorni precedenti la partenza; d) gli animali provengono da uno stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della malattia di Aujeszky nei 30 giorni precedenti la partenza; e) gli animali provengono da uno stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di carbonchio ematico negli ungulati nei 15 giorni precedenti la partenza; f) gli animali provengono da uno stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis nei suini nei 42 giorni precedenti la partenza e in cui almeno nel corso dei 12 mesi precedenti la partenza i) sono state applicate misure di biosicurezza e di riduzione dei rischi, anche per quanto riguarda le condizioni di stabulazione e i sistemi di alimentazione, nella misura necessaria ad impedire la trasmissione dell’infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis dagli animali selvatici delle specie elencate per tale malattia ai suini detenuti nello stabilimento e sono stati introdotti solo suini provenienti da stabilimenti che applicano misure equivalenti di biosicurezza e di riduzione dei rischi; o ii) è stata effettuata la sorveglianza per l’infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis sui suini detenuti nello stabilimento conformemente all’allegato III, punti 1 e 2, almeno nel corso dei 12 mesi precedenti la partenza e durante tale periodo — nello stabilimento di cui alla lettera a) sono stati introdotti solo suini provenienti da stabilimenti che applicano le misure di cui al punto i) o al presente punto; — qualora siano stati segnalati casi di infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis nei suini detenuti nello stabilimento, sono state adottate misure conformemente all’allegato III, punto 3. 2.   Le disposizioni di cui al paragrafo 1 non si applicano ai suini detenuti destinati alla macellazione di cui all’.
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Prescrizioni per i movimenti di suini detenuti verso altri Stati membri (Art. 19 Regolamento (UE) 2020/688) — Testo vigente | Portale Normativo