Art. 18

Deroga per i movimenti verso altri Stati membri di ovini e caprini detenuti destinati alla macellazione

In vigore dal 17 dic 2019
Deroga per i movimenti verso altri Stati membri di ovini e caprini detenuti destinati alla macellazione In deroga alle prescrizioni di cui all’, gli operatori possono spostare in un altro Stato membro ovini e caprini detenuti destinati alla macellazione se sono soddisfatte le seguenti prescrizioni: a) gli animali sono identificati individualmente conformemente all’ del regolamento delegato (UE) 2019/2035 o, in alternativa, hanno soggiornato in modo continuativo nello stabilimento per un periodo almeno pari ai 21 giorni precedenti la partenza o dalla nascita se di età inferiore a 21 giorni; b) gli animali i) provengono da uno stabilimento indenne da infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis con o senza vaccinazione di ovini e caprini; o ii) sono di età superiore a sei mesi e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca dell’infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all’allegato I, parte 1, su un campione prelevato nei 30 giorni precedenti la partenza e, in caso di capi femmine nel periodo del post-parto, prelevato almeno 30 giorni dopo il parto; o iii) sono castrati; c) gli animali provengono da uno stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della rabbia negli animali terrestri detenuti nei 30 giorni precedenti la partenza; d) gli animali provengono da uno stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di carbonchio ematico negli ungulati nei 15 giorni precedenti la partenza; e) gli animali provengono da uno stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) nei 30 giorni precedenti la partenza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2020:688:oj#art-18

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Deroga per i movimenti verso altri Stati membri di ovini e caprini detenuti destinati alla macellazione (Art. 18 Regolamento (UE) 2020/688) — Testo vigente | Portale Normativo