Art. 16

Deroga per i movimenti di ovini e caprini detenuti verso altri Stati membri o loro zone privi dello status di indenne da infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis

In vigore dal 17 dic 2019
Deroga per i movimenti di ovini e caprini detenuti verso altri Stati membri o loro zone privi dello status di indenne da infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis In deroga alle prescrizioni di cui all’, paragrafo 1, lettera c), gli operatori possono spostare ovini e caprini detenuti verso un altro Stato membro o una sua zona privi dello status di indenne da infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis per quanto riguarda gli ovini e i caprini se gli animali provengono da uno stabilimento indenne da infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis con vaccinazione di ovini e caprini.
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