Art. 16
Deroga per i movimenti di ovini e caprini detenuti verso altri Stati membri o loro zone privi dello status di indenne da infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis
In vigore dal 17 dic 2019
Deroga per i movimenti di ovini e caprini detenuti verso altri Stati membri o loro zone privi dello status di indenne da infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis
In deroga alle prescrizioni di cui all’, paragrafo 1, lettera c), gli operatori possono spostare ovini e caprini detenuti verso un altro Stato membro o una sua zona privi dello status di indenne da infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis per quanto riguarda gli ovini e i caprini se gli animali provengono da uno stabilimento indenne da infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis con vaccinazione di ovini e caprini.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2020:688:oj#art-16