Art. 15
Prescrizioni per i movimenti di ovini e caprini detenuti verso altri Stati membri
In vigore dal 17 dic 2019
Prescrizioni per i movimenti di ovini e caprini detenuti verso altri Stati membri
1. Gli operatori spostano ovini e caprini detenuti verso un altro Stato membro solo se sono soddisfatte le seguenti prescrizioni:
a)
gli animali hanno soggiornato in modo continuativo nello stabilimento per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la partenza, o dalla nascita se di età inferiore a 30 giorni, e durante tale periodo non sono stati a contatto con ovini o caprini detenuti di stato sanitario inferiore o soggetti a restrizioni dei movimenti per motivi di sanità animale oppure con animali detenuti provenienti da uno stabilimento non conforme alle prescrizioni di cui alla lettera b);
b)
qualsiasi animale che entri nell’Unione da un paese terzo o territorio nei 30 giorni precedenti la partenza degli animali di cui alla lettera a), e sia introdotto nello stabilimento in cui soggiornavano tali animali, è tenuto separato in modo da evitare il contatto diretto e indiretto con tutti gli altri animali dello stabilimento;
c)
tranne qualora siano spostati conformemente all’, gli animali provengono da uno stabilimento indenne da infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis con o senza vaccinazione di ovini e caprini; e
i)
lo stabilimento è situato in uno Stato membro o una sua zona aventi lo status di indenne da infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis per quanto riguarda la popolazione ovina e caprina;
o
ii)
gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca dell’infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all’allegato I, parte 1, su un campione prelevato nei 30 giorni precedenti la partenza e, in caso di capi femmine nel periodo del post-parto, prelevato almeno 30 giorni dopo il parto;
o
iii)
gli animali hanno un’età inferiore a sei mesi;
o
iv)
gli animali sono castrati;
d)
gli animali provengono da uno stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della rabbia negli animali terrestri detenuti nei 30 giorni precedenti la partenza;
e)
gli animali provengono da uno stabilimento intorno al quale, in un raggio di almeno 150 km, nei due anni precedenti la partenza non sono stati segnalati casi di infezione da virus della malattia emorragica epizootica negli animali detenuti delle specie elencate per tale malattia;
f)
gli animali provengono da uno stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di carbonchio ematico negli ungulati nei 15 giorni precedenti la partenza;
g)
gli animali provengono da uno stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di surra (Trypanosoma evansi) nei 30 giorni precedenti la partenza e, qualora provengano da uno stabilimento in cui sono stati segnalati casi di surra (Trypanosoma evansi) nei due anni precedenti la partenza, dopo l’ultimo focolaio lo stabilimento interessato è rimasto soggetto a restrizioni dei movimenti finché:
i)
gli animali infetti non sono stati allontanati dallo stabilimento;
e
ii)
gli animali rimanenti nello stabilimento non sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca della surra (Trypanosoma evansi) effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all’allegato I, parte 3, su campioni prelevati almeno sei mesi dopo che gli animali infetti sono stati allontanati dallo stabilimento;
h)
tranne qualora siano spostati conformemente all’, gli animali soddisfano almeno una delle prescrizioni per l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) di cui all’allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punti da 1 a 3, del regolamento delegato (UE) 2020/689;
i)
le condizioni di cui agli sono soddisfatte, ove applicabili.
2. Gli operatori spostano ovini detenuti verso un altro Stato membro solo se in conformità alle prescrizioni di cui al paragrafo 1 e se gli animali provengono da uno stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae e M. tuberculosis) nei 42 giorni precedenti la partenza.
3. Gli operatori spostano caprini detenuti verso un altro Stato membro solo se in conformità alle prescrizioni di cui al paragrafo 1 e se gli animali provengono da uno stabilimento in cui è stata effettuata la sorveglianza per l’infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae e M. tuberculosis) sui caprini detenuti nello stabilimento conformemente all’allegato II, parte 1, punti 1 e 2, almeno nel corso dei 12 mesi precedenti la partenza e durante tale periodo
i)
nello stabilimento di cui al paragrafo 1, lettera a), sono stati introdotti solo caprini provenienti da stabilimenti che applicano le misure di cui al presente paragrafo;
ii)
qualora siano stati segnalati casi di infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae e M. tuberculosis) nei caprini detenuti nello stabilimento, sono state adottate misure conformemente all’allegato II, parte 1, punto 3.
4. Gli operatori spostano ovini maschi detenuti non castrati verso un altro Stato membro solo se in conformità alle prescrizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 e purché siano soddisfatte le seguenti prescrizioni:
a)
gli animali provengono da uno stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di epididimite ovina (Brucella ovis) nei 12 mesi precedenti la partenza;
b)
gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca dell’epididimite ovina (Brucella ovis), effettuata su un campione prelevato nei 30 giorni precedenti la partenza.
5. Le disposizioni di cui ai paragrafi da 1 a 4 non si applicano agli ovini e ai caprini detenuti destinati alla macellazione di cui all’.
Storico versioni
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