Art. 32

Misure di biosicurezza e di riduzione dei rischi per le operazioni di trasporto in un altro Stato membro o una sua zona aventi lo status di indenne da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) o aventi un programma di eradicazione approvato per tale malattia

In vigore dal 17 dic 2019
Misure di biosicurezza e di riduzione dei rischi per le operazioni di trasporto in un altro Stato membro o una sua zona aventi lo status di indenne da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) o aventi un programma di eradicazione approvato per tale malattia 1.   Gli operatori spostano animali detenuti delle specie elencate per l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) in un altro Stato membro o una sua zona aventi lo status di indenne da tale malattia o un programma di eradicazione approvato per tale malattia solo se è soddisfatta almeno una delle seguenti prescrizioni: a) il trasporto avviene in uno Stato membro o una sua zona aventi lo status di indenne da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24); b) gli animali sono protetti dagli attacchi dei vettori; e i) nel viaggio previsto gli animali non sono scaricati per un periodo superiore ad un giorno; o ii) gli animali sono scaricati in uno stabilimento protetto dai vettori; o iii) gli animali sono scaricati in uno Stato membro o una sua zona durante il periodo libero da vettori; c) gli animali i) sono stati vaccinati contro tutti i sierotipi del virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) segnalati negli ultimi due anni nello Stato membro di passaggio o nella sua zona e sono ancora nel periodo di immunità garantito dalle specifiche del vaccino; o ii) sono stati sottoposti, con esito positivo, a una prova sierologica in grado di individuare anticorpi specifici contro tutti i sierotipi del virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) segnalati nello Stato membro di passaggio o nella sua zona nei due anni precedenti la partenza; d) gli animali sono destinati alla macellazione. 2.   In deroga al paragrafo 1, l’autorità competente dello Stato membro di origine può autorizzare i movimenti di animali detenuti se l’autorità competente dello Stato membro di destinazione ha informato la Commissione e gli altri Stati membri che tali movimenti sono autorizzati alle condizioni di cui all’, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/689 ed è soddisfatta una delle seguenti condizioni a) gli animali soddisfano le prescrizioni specifiche in materia di sanità animale definite dall’autorità competente del luogo di destinazione per garantire che, prima della partenza, abbiano una protezione immunologica sufficiente nei confronti di tutti i sierotipi del virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) segnalati nello Stato membro di passaggio o nella sua zona nei due anni precedenti la partenza; o b) gli animali soddisfano le prescrizioni di cui alla lettera a) del presente paragrafo o di cui al paragrafo 1, lettera c), in modo che sia garantita la loro protezione contro i sierotipi del virus della febbre catarrale degli ovini segnalati nello Stato membro di passaggio o nella sua zona nei due anni precedenti la partenza e non segnalati nello Stato membro di destinazione o nella sua zona durante lo stesso periodo.
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