Art. 30

Deroga per i movimenti di altri ungulati detenuti verso altri Stati membri o loro zone per quanto riguarda l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24)

In vigore dal 17 dic 2019
Deroga per i movimenti di altri ungulati detenuti verso altri Stati membri o loro zone per quanto riguarda l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) In deroga all’, paragrafo 1, lettera i), l’autorità competente dello Stato membro di origine può autorizzare i movimenti di altri ungulati detenuti delle specie elencate per l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) che non soddisfano almeno una delle prescrizioni di cui all’allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punti da 1 a 3, del regolamento delegato (UE) 2020/689 verso un altro Stato membro o una sua zona a) aventi lo status di indenne da malattia o un programma di eradicazione approvato per l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) se lo Stato membro di destinazione ha informato la Commissione e gli altri Stati membri che tali movimenti sono autorizzati alle condizioni di cui all’, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/689; b) privi dello status di indenne da malattia e di un programma di eradicazione approvato per l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) se lo Stato membro di destinazione ha informato la Commissione e gli altri Stati membri che tali movimenti sono autorizzati. Se lo Stato membro di destinazione fissa condizioni per l’autorizzazione di tali movimenti, dette condizioni devono corrispondere a una delle condizioni di cui all’allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punti da 5 a 8, del regolamento delegato (UE) 2020/689.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2020:688:oj#art-30

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Deroga per i movimenti di altri ungulati detenuti verso altri Stati membri o loro zone per quanto riguarda l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) (Art. 30 Regolamento (UE) 2020/688) — Testo vigente | Portale Normativo