Art. 28
Deroga per i movimenti verso altri Stati membri di cervidi detenuti destinati alla macellazione
In vigore dal 17 dic 2019
Deroga per i movimenti verso altri Stati membri di cervidi detenuti destinati alla macellazione
In deroga alle prescrizioni di cui all’, gli operatori possono spostare in un altro Stato membro o una sua zona cervidi detenuti destinati alla macellazione se tali animali provengono da uno stabilimento
a)
in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della rabbia negli animali terrestri detenuti nei 30 giorni precedenti la partenza;
b)
in cui non sono stati segnalati casi di carbonchio ematico negli ungulati nei 15 giorni precedenti la partenza;
c)
in cui non sono stati segnalati casi di virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) nei 30 giorni precedenti la partenza.
Storico versioni
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