Art. 26
Prescrizioni per i movimenti di cervidi detenuti verso altri Stati membri
In vigore dal 17 dic 2019
Prescrizioni per i movimenti di cervidi detenuti verso altri Stati membri
1. Gli operatori spostano cervidi detenuti verso un altro Stato membro solo se sono soddisfatte le seguenti prescrizioni:
a)
gli animali hanno soggiornato in modo continuativo nello stabilimento per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la partenza, o dalla nascita se di età inferiore a 30 giorni, e durante tale periodo non sono stati a contatto con cervidi detenuti di stato sanitario inferiore o soggetti a restrizioni dei movimenti per motivi di sanità animale oppure con animali detenuti provenienti da uno stabilimento non conforme alle prescrizioni di cui alla lettera b);
b)
qualsiasi animale che entri nell’Unione da un paese terzo o territorio nei 30 giorni precedenti la partenza degli animali di cui alla lettera a), e sia introdotto nello stabilimento in cui soggiornavano tali animali, è tenuto separato in modo da evitare il contatto diretto e indiretto con tutti gli altri animali dello stabilimento;
c)
gli animali provengono da uno stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della rabbia negli animali terrestri detenuti nei 30 giorni precedenti la partenza;
d)
gli animali provengono da uno stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis nei cervidi nei 42 giorni precedenti la partenza;
e)
gli animali provengono da uno stabilimento in cui è stata effettuata la sorveglianza per l’infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae e M. tuberculosis) sui cervidi detenuti nello stabilimento conformemente all’allegato II, parte 3, punti 1 e 2, almeno nel corso dei 12 mesi precedenti la partenza e durante tale periodo
i)
nello stabilimento di cui alla lettera a) sono stati introdotti solo cervidi provenienti da stabilimenti che applicano le misure di cui alla presente lettera;
ii)
qualora siano stati segnalati casi di infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae e M. tuberculosis) nei cervidi detenuti nello stabilimento, sono state adottate misure conformemente all’allegato II, parte 3, punto 3;
f)
se sono spostati in uno Stato membro o una sua zona aventi lo status di indenne da malattia o un programma di eradicazione approvato per la rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva nei bovini, gli animali provengono da uno stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva nei cervidi nei 30 giorni precedenti la partenza;
g)
gli animali provengono da uno stabilimento intorno al quale, in un raggio di almeno 150 km, nei due anni precedenti la partenza non sono stati segnalati casi di infezione da virus della malattia emorragica epizootica in nessuno stabilimento;
h)
gli animali provengono da uno stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di carbonchio ematico negli ungulati nei 15 giorni precedenti la partenza;
i)
gli animali provengono da uno stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di surra (Trypanosoma evansi) nei 30 giorni precedenti la partenza o, qualora provengano da uno stabilimento in cui sono stati segnalati casi di surra (Trypanosoma evansi) nei due anni precedenti la partenza, dopo l’ultimo focolaio lo stabilimento interessato è rimasto soggetto a restrizioni dei movimenti finché:
i)
gli animali infetti non sono stati allontanati dallo stabilimento;
e
ii)
gli animali rimanenti nello stabilimento non sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca della surra (Trypanosoma evansi) effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all’allegato I, parte 3, su campioni prelevati almeno sei mesi dopo che gli animali infetti sono stati allontanati dallo stabilimento;
j)
tranne qualora siano spostati conformemente all’, gli animali soddisfano almeno una delle prescrizioni per l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) di cui all’allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punti da 1 a 3, del regolamento delegato (UE) 2020/689;
k)
le condizioni di cui agli sono soddisfatte, ove applicabili.
2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 non si applicano ai cervidi detenuti destinati alla macellazione di cui all’.
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