Art. 24
Deroghe per i movimenti di camelidi detenuti verso altri Stati membri o loro zone per quanto riguarda l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24)
In vigore dal 17 dic 2019
Deroghe per i movimenti di camelidi detenuti verso altri Stati membri o loro zone per quanto riguarda l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24)
In deroga all’, paragrafo 1, lettera j), l’autorità competente dello Stato membro di origine può autorizzare i movimenti di camelidi detenuti che non soddisfano almeno una delle prescrizioni di cui all’allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punti da 1 a 3, del regolamento delegato (UE) 2020/689 verso un altro Stato membro o una sua zona
a)
aventi lo status di indenne da malattia o un programma di eradicazione approvato per l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) se lo Stato membro di destinazione ha informato la Commissione e gli altri Stati membri che tali movimenti sono autorizzati alle condizioni di cui all’, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/689;
b)
privi dello status di indenne da malattia e di un programma di eradicazione approvato per l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) se lo Stato membro di destinazione ha informato la Commissione e gli altri Stati membri che tali movimenti sono autorizzati. Se lo Stato membro di destinazione fissa condizioni per l’autorizzazione di tali movimenti, dette condizioni devono corrispondere a una delle condizioni di cui all’allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punti da 5 a 8, del regolamento delegato (UE) 2020/689.
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