Art. 27

Deroghe per i movimenti di cervidi detenuti verso altri Stati membri o loro zone per quanto riguarda l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24)

In vigore dal 17 dic 2019
Deroghe per i movimenti di cervidi detenuti verso altri Stati membri o loro zone per quanto riguarda l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) In deroga all’, paragrafo 1, lettera j), l’autorità competente dello Stato membro di origine può autorizzare i movimenti di cervidi detenuti che non soddisfano almeno una delle prescrizioni di cui all’allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punti da 1 a 3, del del regolamento delegato (UE) 2020/689;verso un altro Stato membro o una sua zona a) aventi lo status di indenne da malattia o un programma di eradicazione approvato per l’infezione da virus della febbre catarrale d gli ovini (sierotipi 1-24) se lo Stato membro di destinazione ha informato la Commissione e gli altri Stati membri che tali movimenti sono autorizzati alle condizioni di cui all’, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/689; b) privi dello status di indenne da malattia e di un programma di eradicazione approvato per l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) se lo Stato membro di destinazione ha informato la Commissione e gli altri Stati membri che tali movimenti sono autorizzati. Se lo Stato membro di destinazione fissa condizioni per l’autorizzazione di tali movimenti, dette condizioni devono corrispondere a una delle condizioni di cui all’allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punti da 5 a 8, del regolamento delegato (UE) 2020/689;.
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Deroghe per i movimenti di cervidi detenuti verso altri Stati membri o loro zone per quanto riguarda l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) (Art. 27 Regolamento (UE) 2020/688) — Testo vigente | Portale Normativo