Art. 29

Prescrizioni per i movimenti di altri ungulati detenuti verso altri Stati membri

In vigore dal 17 dic 2019
Prescrizioni per i movimenti di altri ungulati detenuti verso altri Stati membri 1.   Gli operatori spostano altri ungulati detenuti verso un altro Stato membro solo se sono soddisfatte le seguenti prescrizioni: a) gli animali hanno soggiornato in modo continuativo nello stabilimento per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la partenza, o dalla nascita se di età inferiore a 30 giorni, e durante tale periodo non sono stati a contatto con altri ungulati detenuti di stato sanitario inferiore o soggetti a restrizioni dei movimenti per motivi di sanità animale oppure con animali detenuti provenienti da uno stabilimento non conforme alle prescrizioni di cui alla lettera b); b) qualsiasi animale che entri nell’Unione da un paese terzo o territorio nei 30 giorni precedenti la partenza degli animali di cui alla lettera a), e sia introdotto nello stabilimento in cui soggiornavano tali animali, è tenuto separato in modo da evitare il contatto diretto e indiretto con tutti gli altri animali dello stabilimento; c) in caso di altri ungulati detenuti delle specie elencate per l’infezione da virus della rabbia, gli animali provengono da uno stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della rabbia negli animali terrestri detenuti nei 30 giorni precedenti la partenza; d) in caso di altri ungulati detenuti delle specie elencate per l’infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis, essi provengono da uno stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis in altri ungulati detenuti delle specie elencate per tale malattia nei 42 giorni precedenti la partenza; e) in caso di altri ungulati detenuti delle specie elencate per l’infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae e M. tuberculosis), essi provengono da uno stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae e M. tuberculosis) negli animali detenuti delle specie elencate per tale malattia nei 42 giorni precedenti la partenza; f) in caso di altri ungulati detenuti delle specie elencate per l’infezione da virus della malattia emorragica epizootica, gli animali provengono da uno stabilimento intorno al quale, in un raggio di almeno 150 km, nei due anni precedenti la partenza non sono stati segnalati casi di infezione da virus della malattia emorragica epizootica in nessuno stabilimento; g) gli animali provengono da uno stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di carbonchio ematico negli ungulati nei 15 giorni precedenti la partenza; h) in caso di altri ungulati detenuti delle specie elencate per la surra (Trypanosoma evansi), gli animali provengono da uno stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di surra (Trypanosoma evansi) nei 30 giorni precedenti la partenza o, qualora provengano da uno stabilimento in cui sono stati segnalati casi di surra (Trypanosoma evansi) nei due anni precedenti la partenza, dopo l’ultimo focolaio lo stabilimento interessato è rimasto soggetto a restrizioni dei movimenti finché: i) gli animali infetti non sono stati allontanati dallo stabilimento; e ii) gli animali rimanenti nello stabilimento non sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca della surra (Trypanosoma evansi) effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all’allegato I, parte 3, su campioni prelevati almeno sei mesi dopo che gli animali infetti sono stati allontanati dallo stabilimento; i) in caso di altri ungulati detenuti delle specie elencate per l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24), gli animali soddisfano almeno una delle prescrizioni per l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) di cui all’allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punti da 1 a 3, del regolamento delegato (UE) 2020/689. Questo punto non si applica agli altri ungulati detenuti di cui all’; j) le condizioni di cui agli sono soddisfatte, ove applicabili. 2.   Le disposizioni di cui al paragrafo 1 non si applicano agli altri ungulati detenuti destinati alla macellazione di cui all’.
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Prescrizioni per i movimenti di altri ungulati detenuti verso altri Stati membri (Art. 29 Regolamento (UE) 2020/688) — Testo vigente | Portale Normativo