Art. 31

Deroga per i movimenti verso altri Stati membri di altri ungulati detenuti destinati alla macellazione

In vigore dal 17 dic 2019
Deroga per i movimenti verso altri Stati membri di altri ungulati detenuti destinati alla macellazione In deroga alle prescrizioni di cui all’, gli operatori possono spostare in un altro Stato membro o una sua zona altri ungulati detenuti destinati alla macellazione a) se tali animali provengono da uno stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di carbonchio ematico negli ungulati nei 15 giorni precedenti la partenza; b) in caso di altri ungulati detenuti delle specie elencate per l’infezione da virus della rabbia, se tali animali provengono da uno stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della rabbia negli animali terrestri detenuti nei 30 giorni precedenti la partenza; c) in caso di altri ungulati detenuti delle specie elencate per l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24), se tali gli animali provengono da uno stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) nei 30 giorni precedenti la partenza.
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Deroga per i movimenti verso altri Stati membri di altri ungulati detenuti destinati alla macellazione (Art. 31 Regolamento (UE) 2020/688) — Testo vigente | Portale Normativo