Art. 8
Termine massimo per la macellazione di ungulati e pollame detenuti provenienti da altri Stati membri
In vigore dal 17 dic 2019
Termine massimo per la macellazione di ungulati e pollame detenuti provenienti da altri Stati membri
Gli operatori dei macelli provvedono affinché gli ungulati e il pollame detenuti provenienti da un altro Stato membro siano macellati entro un termine massimo di 72 ore dall’arrivo al macello.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2020:688:oj#art-8