Art. 8

Termine massimo per la macellazione di ungulati e pollame detenuti provenienti da altri Stati membri

In vigore dal 17 dic 2019
Termine massimo per la macellazione di ungulati e pollame detenuti provenienti da altri Stati membri Gli operatori dei macelli provvedono affinché gli ungulati e il pollame detenuti provenienti da un altro Stato membro siano macellati entro un termine massimo di 72 ore dall’arrivo al macello.
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