Art. 6

Esenzioni dalle prescrizioni relative ai mezzi di trasporto e ai contenitori in cui sono trasportati animali terrestri detenuti e uova da cova

In vigore dal 17 dic 2019
Esenzioni dalle prescrizioni relative ai mezzi di trasporto e ai contenitori in cui sono trasportati animali terrestri detenuti e uova da cova 1.   Le prescrizioni di cui agli non si applicano al trasporto di: a) animali terrestri detenuti in circhi itineranti e destinati ad esibizioni di animali; b) animali delle specie elencate nell’allegato I, parte A, del regolamento (UE) 2016/429 in numero superiore a quelli autorizzati conformemente all’articolo 246, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento, se sono trasportati a fini non commerciali; c) animali delle specie elencate nell’allegato I, parte B, del regolamento (UE) 2016/429 trasportati a fini non commerciali in numero superiore a quelli fissati per tali specie qualora siano state adottate norme che fissano il numero massimo di animali da compagnia delle specie interessate conformemente all’articolo 246, paragrafo 3. 2.   Le prescrizioni di cui all’, lettera b), e all’, paragrafo 1, lettere b) e c), non si applicano al trasporto di equini all’interno di uno Stato membro, tranne qualora tali equini siano destinati alla macellazione. 3.   L’autorità competente può decidere che le prescrizioni di cui all’, lettera b), non si applicano al trasporto: a) all’interno di uno stabilimento qualora i) gli animali trasportati siano detenuti nello stabilimento e il trasporto sia effettuato dall’operatore di tale stabilimento; e ii) i mezzi di trasporto utilizzati per trasportare animali terrestri detenuti siano puliti e disinfettati prima di lasciare lo stabilimento; o b) tra stabilimenti all’interno di uno Stato membro qualora i) gli stabilimenti facciano parte della stessa filiera di approvvigionamento; e ii) i mezzi di trasporto utilizzati per trasportare animali terrestri detenuti siano puliti e disinfettati al termine di ogni giornata se gli animali sono stati trasportati in questi mezzi di trasporto. 4.   Le prescrizioni di cui all’ e all’, paragrafi 1 e 2, non si applicano al trasporto di api mellifere e bombi.
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Esenzioni dalle prescrizioni relative ai mezzi di trasporto e ai contenitori in cui sono trasportati animali terrestri detenuti e uova da cova (Art. 6 Regolamento (UE) 2020/688) — Testo vigente | Portale Normativo