Art. 4

Prescrizioni generali relative ai mezzi di trasporto

In vigore dal 17 dic 2019
Prescrizioni generali relative ai mezzi di trasporto Gli operatori, compresi i trasportatori, provvedono affinché i mezzi di trasporto utilizzati per il trasporto di animali terrestri detenuti o di uova da cova, ad eccezione dei mezzi di trasporto per gli animali terrestri di cui all’, siano: a) costruiti in modo che i) gli animali o le uova da cova non possano uscire o cadere; ii) possa essere effettuata un’ispezione visiva dello spazio in cui gli animali sono detenuti; iii) sia impedita o ridotta al minimo la fuoriuscita di mangime, lettiera o deiezioni animali; iv) in caso di pollame e volatili in cattività, sia impedita o ridotta al minimo la fuoriuscita di piume; b) puliti e disinfettati al più presto dopo ogni trasporto di animali, di uova da cova o di qualsiasi elemento che comporti un rischio per la sanità animale e, se necessario, puliti e disinfettati nuovamente e, in ogni caso, asciugati o lasciati asciugare prima di qualsiasi nuovo carico di animali o uova da cova.
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Prescrizioni generali relative ai mezzi di trasporto (Art. 4 Regolamento (UE) 2020/688) — Testo vigente | Portale Normativo