Art. 4
Prescrizioni generali relative ai mezzi di trasporto
In vigore dal 17 dic 2019
Prescrizioni generali relative ai mezzi di trasporto
Gli operatori, compresi i trasportatori, provvedono affinché i mezzi di trasporto utilizzati per il trasporto di animali terrestri detenuti o di uova da cova, ad eccezione dei mezzi di trasporto per gli animali terrestri di cui all’, siano:
a)
costruiti in modo che
i)
gli animali o le uova da cova non possano uscire o cadere;
ii)
possa essere effettuata un’ispezione visiva dello spazio in cui gli animali sono detenuti;
iii)
sia impedita o ridotta al minimo la fuoriuscita di mangime, lettiera o deiezioni animali;
iv)
in caso di pollame e volatili in cattività, sia impedita o ridotta al minimo la fuoriuscita di piume;
b)
puliti e disinfettati al più presto dopo ogni trasporto di animali, di uova da cova o di qualsiasi elemento che comporti un rischio per la sanità animale e, se necessario, puliti e disinfettati nuovamente e, in ogni caso, asciugati o lasciati asciugare prima di qualsiasi nuovo carico di animali o uova da cova.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2020:688:oj#art-4