Art. 2

Ambito di applicazione

In vigore dal 17 dic 2019
Ambito di applicazione 1.   Il presente regolamento si applica: a) agli animali terrestri detenuti e selvatici e alle uova da cova; b) agli stabilimenti che detengono tali animali e uova da cova o in cui questi sono oggetto di operazioni di raccolta; c) agli operatori che detengono tali animali e uova da cova; d) agli operatori che trasportano animali terrestri e uova da cova; e) alle autorità competenti degli Stati membri. 2.   La parte II si applica unicamente ai movimenti di animali terrestri detenuti e di uova da cova che sono effettuati tra Stati membri, ad eccezione degli articoli da 4 a 6 e dell’ che si applicano anche ai movimenti di animali terrestri detenuti e di uova da cova all’interno di uno Stato membro.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2020:688:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo