Art. 2
Ambito di applicazione
In vigore dal 17 dic 2019
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica:
a)
agli animali terrestri detenuti e selvatici e alle uova da cova;
b)
agli stabilimenti che detengono tali animali e uova da cova o in cui questi sono oggetto di operazioni di raccolta;
c)
agli operatori che detengono tali animali e uova da cova;
d)
agli operatori che trasportano animali terrestri e uova da cova;
e)
alle autorità competenti degli Stati membri.
2. La parte II si applica unicamente ai movimenti di animali terrestri detenuti e di uova da cova che sono effettuati tra Stati membri, ad eccezione degli articoli da 4 a 6 e dell’ che si applicano anche ai movimenti di animali terrestri detenuti e di uova da cova all’interno di uno Stato membro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg_del:2020:688:oj#art-2