Art. 5

Prescrizioni relative ai contenitori in cui sono trasportati animali terrestri detenuti e uova da cova

In vigore dal 17 dic 2019
Prescrizioni relative ai contenitori in cui sono trasportati animali terrestri detenuti e uova da cova 1.   Gli operatori, compresi i trasportatori, provvedono affinché i contenitori in cui sono trasportati animali terrestri detenuti e uova da cova, ad eccezione dei contenitori per gli animali terrestri di cui all’: a) soddisfino le prescrizioni di cui all’, lettera a); b) contengano soltanto animali o uova da cova della stessa specie e categoria e dello stesso tipo e aventi lo stesso stato sanitario; c) siano: i) contenitori nuovi monouso, progettati a tal fine, destinati a essere distrutti dopo il primo utilizzo; o ii) puliti e disinfettati dopo l’uso e asciugati o lasciati asciugare prima di qualsiasi utilizzo successivo. 2.   In caso di pollame e uova da cova, gli operatori, compresi i trasportatori, provvedono affinché i contenitori nei quali sono trasportati sul mezzo di trasporto rechino le seguenti indicazioni: a) per i pulcini di un giorno e le uova da cova: i) il nome dello Stato membro di origine; ii) il numero di riconoscimento o di registrazione dello stabilimento di origine; iii) la specie di pollame in questione; iv) il numero di animali o di uova da cova; b) per il pollame riproduttore e il pollame da reddito, il numero di riconoscimento o di registrazione dello stabilimento di origine. 3.   In caso di api mellifere regine trasportate nel quadro della deroga di cui all’, gli operatori, compresi i trasportatori, provvedono affinché i contenitori o l’intera partita siano coperti da una rete a maglia fine con diametro massimo dei pori di 2 mm immediatamente dopo l’esame visivo per la certificazione sanitaria da parte del veterinario ufficiale. 4.   In caso di bombi provenienti da stabilimenti di produzione di bombi isolati dal punto di vista ambientale, gli operatori, compresi i trasportatori, provvedono affinché essi siano isolati durante il trasporto in unità epidemiologiche distinte, con ciascuna colonia in un contenitore chiuso che sia nuovo o che sia stato pulito e disinfettato prima dell’uso.
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Prescrizioni relative ai contenitori in cui sono trasportati animali terrestri detenuti e uova da cova (Art. 5 Regolamento (UE) 2020/688) — Testo vigente | Portale Normativo