Art. 9
Misure supplementari di riduzione dei rischi per gli operatori dei macelli
In vigore dal 17 dic 2019
Misure supplementari di riduzione dei rischi per gli operatori dei macelli
1. Gli operatori dei macelli provvedono affinché gli animali delle specie elencate per l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) siano macellati entro un termine massimo di 24 ore dall’arrivo al macello, se provengono da un altro Stato membro e non soddisfano almeno uno dei seguenti criteri:
a)
soddisfano almeno una delle prescrizioni per l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) di cui all’allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punti da 1 a 3, del regolamento delegato (UE) 2020/689;
o
b)
soddisfano le condizioni di cui all’, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/689.
2. In aggiunta alle prescrizioni di cui al paragrafo 1, qualora gli animali delle specie elencate per l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) siano trasportati attraverso un altro Stato membro e non soddisfino almeno una delle condizioni di cui all’, paragrafo 1, lettere da a) a c), o all’, paragrafo 2, gli operatori ei macelli provvedono affinché tali animali siano macellati entro un termine massimo di 24 ore dall’arrivo al macello.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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