Art. 91

Responsabilità dell’autorità competente in materia di certificazione sanitaria

In vigore dal 17 dic 2019
Responsabilità dell’autorità competente in materia di certificazione sanitaria 1.   Prima di firmare un certificato sanitario, il veterinario ufficiale effettua i seguenti tipi di controlli ed esami documentari, fisici e d’identità al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni: a) per quanto riguarda gli ungulati detenuti, un controllo d’identità e un esame clinico degli animali della partita al fine di rilevare segni clinici delle malattie elencate pertinenti per le specie o segni che possano far sospettare tali malattie; b) per quanto riguarda il pollame riproduttore, il pollame da reddito e meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti, un controllo della documentazione sanitaria e di produzione conservata nello stabilimento, un controllo d’identità degli animali della partita e un’ispezione clinica del gruppo di origine e degli animali della partita al fine di rilevare segni clinici delle malattie elencate pertinenti per le specie o segni che possano far sospettare tali malattie; c) per quanto riguarda il pollame destinato alla macellazione, un controllo della documentazione sanitaria e di produzione conservata nello stabilimento, un controllo d’identità degli animali della partita e un’ispezione clinica del gruppo di origine al fine di rilevare segni clinici delle malattie elencate pertinenti per le specie o segni che possano far sospettare tali malattie; d) per quanto riguarda i pulcini di un giorno, un controllo della documentazione sanitaria e di produzione conservata nello stabilimento del gruppo di origine al fine di rilevare segni clinici delle malattie elencate pertinenti per le specie o segni che possano far sospettare tali malattie; e) per quanto riguarda i volatili in cattività: i) un controllo d’identità degli animali della partita; ii) un controllo della documentazione sanitaria e di produzione conservata nello stabilimento e un’ispezione clinica del gruppo di origine e degli animali della partita al fine di rilevare segni clinici delle malattie elencate pertinenti per le specie o segni che possano far sospettare tali malattie; f) per quanto riguarda le uova da cova di pollame, un controllo della documentazione sanitaria e di produzione conservata nello stabilimento del gruppo di origine e, ove applicabile, della documentazione conservata presso l’incubatoio di partenza, un controllo d’identità delle uova da cova e i) un’ispezione clinica del gruppo di origine al fine di rilevare segni clinici delle malattie elencate pertinenti per le specie o segni che possano far sospettare tali malattie; o ii) visite mensili di ispezione dello stato sanitario del gruppo di origine e una valutazione del suo stato sanitario attuale sulla base delle informazioni aggiornate fornite dall’operatore; g) per quanto riguarda le uova da cova di volatili in cattività, un controllo della documentazione sanitaria e di produzione conservata nello stabilimento, un controllo d’identità delle uova da cova e un’ispezione clinica del gruppo di origine al fine di rilevare segni clinici delle malattie elencate pertinenti per le specie o segni che possano far sospettare tali malattie; h) per quanto riguarda le api mellifere e i bombi, un controllo d’identità e i) un esame visivo degli animali, del loro imballaggio e degli eventuali mangimi o altri materiali che li accompagnano al fine di rilevare la presenza della peste americana, dell’Aethina tumida (piccolo coleottero dell’alveare) e di Tropilaelaps spp. nel caso delle api mellifere o dell’Aethina tumida (piccolo coleottero dell’alveare) nel caso dei bombi; o ii) per quanto riguarda le api mellifere regine, da certificare nel quadro della deroga di cui all’, un controllo della documentazione relativa all’ispezione sanitaria mensile durante la stagione di produzione, un esame visivo delle singole gabbiette al fine di verificare il numero massimo di operaie accompagnatrici per gabbietta e un esame visivo degli animali, del loro imballaggio e degli eventuali mangimi o altri materiali che li accompagnano al fine di rilevare la presenza della peste americana, dell’Aethina tumida (piccolo coleottero dell’alveare) e di Tropilaelaps spp.; i) per quanto riguarda i primati, un controllo della documentazione sanitaria, un controllo d’identità, un esame clinico e, qualora quest’ultimo non sia possibile, un’ispezione clinica degli animali della partita al fine di rilevare segni clinici delle malattie elencate pertinenti per le specie o segni che possano far sospettare tali malattie; j) per quanto riguarda cani, gatti, furetti e altri carnivori, un controllo d’identità, un esame clinico e, qualora quest’ultimo non sia possibile, un’ispezione clinica degli animali della partita al fine di rilevare segni clinici delle malattie elencate pertinenti per le specie o segni che possano far sospettare tali malattie; k) per quanto riguarda gli animali terrestri di uno stabilimento confinato che vengono spostati in uno stabilimento confinato in un altro Stato membro, un controllo della documentazione sanitaria, un controllo d’identità, un esame clinico e, qualora quest’ultimo non sia possibile, un’ispezione clinica degli animali della partita al fine di rilevare segni clinici delle malattie elencate pertinenti per le specie o segni che possano far sospettare tali malattie. 2.   Il veterinario ufficiale effettua i controlli ed esami documentari, fisici e d’identità di cui al paragrafo 1 e rilascia il certificato sanitario: a) nelle 24 precedenti la partenza dallo stabilimento di origine o, ove applicabile, dallo stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta, per quanto riguarda gli ungulati detenuti, ad eccezione degli equini; b) nelle 48 ore precedenti la partenza dallo stabilimento di origine per quanto riguarda gli equini o, per gli equini di cui all’, paragrafo 2, l’ultimo giorno lavorativo prima della partenza; c) nelle 48 ore precedenti la partenza dallo stabilimento di origine, per quanto riguarda il pollame riproduttore, il pollame da reddito e meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti nonché i volatili in cattività; d) nei cinque giorni precedenti la partenza dallo stabilimento di origine, per quanto riguarda il pollame destinato alla macellazione; e) nelle 24 ore precedenti la partenza dallo stabilimento di origine, per quanto riguarda i pulcini di un giorno; f) per quanto riguarda le uova da cova di pollame: i) nelle 72 ore precedenti la partenza delle uova da cova dallo stabilimento di origine, in caso di controlli documentari, controlli d’identità, ispezione clinica del gruppo di origine e valutazione del suo stato sanitario attuale sulla base delle informazioni aggiornate fornite dall’operatore; ii) nei 31 giorni precedenti la partenza delle uova da cova dallo stabilimento di origine, in caso di visite mensili di ispezione sanitaria del gruppo di origine; g) nelle 48 ore precedenti la partenza dallo stabilimento di origine, per quanto riguarda le uova da cova di volatili in cattività; h) nelle 48 ore precedenti la partenza dallo stabilimento di origine, per quanto riguarda le api mellifere e i bombi, e nelle 24 ore precedenti la partenza dallo stabilimento di origine, per quanto riguarda le api mellifere regine da certificare nel quadro della deroga; i) nelle 48 ore precedenti la partenza dallo stabilimento di origine, per quanto riguarda i primati; j) nelle 48 ore precedenti la partenza dallo stabilimento di origine, per quanto riguarda cani, gatti, furetti e altri carnivori; k) nelle 48 ore precedenti la partenza dallo stabilimento di origine, per quanto riguarda gli animali terrestri spostati da uno stabilimento confinato a uno stabilimento confinato in un altro Stato membro. 3.   Il certificato sanitario ha una validità di 10 giorni a decorrere dalla data di rilascio, fatte salve le deroghe previste all’.
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