Art. 90.tit_1

Certificazione sanitaria per gli ungulati e il pollame detenuti destinati all’esportazione in paesi terzi durante i movimenti dallo Stato membro di origine attraverso il territorio di altri Stati membri fino alla frontiera esterna dell’Unione

In vigore dal 17 dic 2019
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Certificazione sanitaria per gli ungulati e il pollame detenuti destinati all’esportazione in paesi terzi durante i movimenti dallo Stato membro di origine attraverso il territorio di altri Stati membri fino alla frontiera esterna dell’Unione (Art. 90.tit_1 Regolamento (UE) 2020/688) — Testo vigente | Portale Normativo