Art. 90.tit_1
Certificazione sanitaria per gli ungulati e il pollame detenuti destinati all’esportazione in paesi terzi durante i movimenti dallo Stato membro di origine attraverso il territorio di altri Stati membri fino alla frontiera esterna dell’Unione
In vigore dal 17 dic 2019
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2020:688:oj#art-90.tit_1