Art. 92

Deroga alla durata di validità del certificato sanitario

In vigore dal 17 dic 2019
Deroga alla durata di validità del certificato sanitario 1.   In deroga all’, paragrafo 3, in caso di trasporto di animali via mare o per via navigabile, il periodo di validità del certificato sanitario pari a 10 giorni può essere prorogato per la durata del viaggio via mare o per via navigabile. 2.   Sempre in deroga all’, paragrafo 3, il certificato per gli equini di cui all’, paragrafo 2, lettera a), ha una validità di 30 giorni purché: a) l’equino che deve essere spostato sia accompagnato dal documento unico di identificazione a vita di cui all’articolo 114, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/429 comprendente un marchio di convalida rilasciato dall’autorità competente, o dall’organismo al quale è stata delegata tale attività, per un periodo non superiore a quattro anni, per attestare che l’animale risiede abitualmente in uno stabilimento riconosciuto dall’autorità competente come stabilimento a basso rischio sanitario per via delle frequenti visite di sanità animale, di controlli di identità e prove sanitarie supplementari e dell’assenza di riproduzione naturale nello stabilimento, salvo in locali dedicati e distinti; o b) l’equino registrato che deve essere spostato sia accompagnato dal documento unico di identificazione a vita di cui all’articolo 114, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/429 comprendente una licenza rilasciata per un periodo non superiore a quattro anni dalla federazione nazionale della Fédération Equestre Internationale ai fini della partecipazione a competizioni equestri, o dall’autorità competente per le corse ippiche ai fini della partecipazione a tali corse, e che attesti che sono effettuate almeno due visite all’anno da parte di un veterinario, tra cui le visite necessarie a effettuare le vaccinazioni periodiche contro l’influenza equina e gli esami necessari per i movimenti verso altri Stati membri o paesi terzi. 3.   Durante il periodo di validità il certificato di cui al paragrafo 2 è sufficiente per a) più ingressi in altri Stati membri; b) il rientro nello stabilimento di partenza ivi indicato.
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