Art. 94
Notifica in anticipo, da parte degli operatori di circhi itineranti ed esibizioni di animali, dell’intenzione di spostare animali terrestri detenuti tra Stati membri
In vigore dal 17 dic 2019
Notifica in anticipo, da parte degli operatori di circhi itineranti ed esibizioni di animali, dell’intenzione di spostare animali terrestri detenuti tra Stati membri
In caso di movimenti verso un altro Stato membro di circhi itineranti ed esibizioni di animali, l’operatore dei circhi itineranti e delle esibizioni di animali notifica all’autorità competente dello Stato membro di origine la partenza di tali circhi itineranti ed esibizioni di animali con almeno 10 giorni di anticipo.
Storico versioni
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