Art. 95

Notifica in anticipo, da parte degli operatori, dei movimenti tra Stati membri di uova da cova di volatili in cattività

In vigore dal 17 dic 2019
Notifica in anticipo, da parte degli operatori, dei movimenti tra Stati membri di uova da cova di volatili in cattività In caso di movimenti verso un altro Stato membro di uova da cova di volatili in cattività, l’operatore dello stabilimento di origine notifica in anticipo all’autorità competente dello Stato membro di origine i movimenti previsti di tale materiale germinale.
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