Art. 97
Obblighi di informazione dell’autorità competente relativamente alla notifica dei movimenti verso altri Stati membri di animali terrestri detenuti
In vigore dal 17 dic 2019
Obblighi di informazione dell’autorità competente relativamente alla notifica dei movimenti verso altri Stati membri di animali terrestri detenuti
L’autorità competente dello Stato membro di origine che invia una notifica all’autorità competente dello Stato membro di destinazione conformemente all’articolo 153, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 fornisce le informazioni relative a ciascuna partita di animali terrestri detenuti destinata a essere spostata in un altro Stato membro, quali previste:
a)
all’allegato VIII, parte 1, punto 1, lettere da a) a d), per quanto riguarda gli animali terrestri detenuti, ad eccezione dei bombi provenienti da stabilimenti di produzione isolati dal punto di vista ambientale riconosciuti, destinati a essere spostati in un altro Stato membro;
b)
all’allegato VIII, parte 2, per quanto riguarda i bombi provenienti da stabilimenti di produzione isolati dal punto di vista ambientale riconosciuti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2020:688:oj#art-97