Art. 98
Notifica dei movimenti di uova da cova verso altri Stati membri
In vigore dal 17 dic 2019
Notifica dei movimenti di uova da cova verso altri Stati membri
Gli operatori che inviano una notifica all’autorità competente del loro Stato membro di origine conformemente all’articolo 163 del regolamento (UE) 2016/429 e all’ del presente regolamento forniscono a tale autorità le informazioni relative a ciascuna partita di uova da cova destinata ad essere spostata in un altro Stato membro quali previste all’allegato VIII, parte 1, punto 2, lettere da a) a e).
Storico versioni
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