Art. 76
Informazioni relative al contenuto del certificato sanitario per gli equini detenuti
In vigore dal 17 dic 2019
Informazioni relative al contenuto del certificato sanitario per gli equini detenuti
1. Il certificato sanitario per gli equini detenuti, che è rilasciato dall’autorità competente dello Stato membro di origine conformemente all’articolo 143, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, contiene le informazioni generali di cui all’allegato VIII, parte 1, punto 1, e un attestato di conformità alle prescrizioni di cui all’.
2. Il certificato sanitario di cui al paragrafo 1
a)
è rilasciato per un singolo equino;
o
b)
può essere rilasciato per una partita di equini
i)
spediti direttamente in un altro Stato membro senza essere oggetto di operazioni di raccolta;
o
ii)
trasportati direttamente, o dopo essere stati oggetto di un’operazione di raccolta, in un macello di un altro Stato membro per essere sottoposti a macellazione immediata.
Storico versioni
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