Art. 77
Informazioni relative al contenuto del certificato sanitario per i camelidi detenuti
In vigore dal 17 dic 2019
Informazioni relative al contenuto del certificato sanitario per i camelidi detenuti
1. Il certificato sanitario per i camelidi detenuti, ad eccezione dei camelidi detenuti di cui al paragrafo 2, che è rilasciato dall’autorità competente dello Stato membro di origine conformemente all’articolo 143, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, contiene le informazioni generali di cui all’allegato VIII, parte 1, punto 1, e un attestato di conformità alle prescrizioni di cui all’ e, ove applicabile, all’.
2. Il certificato sanitario per i camelidi detenuti spostati direttamente, o dopo essere stati oggetto di un’operazione di raccolta, in un macello di un altro Stato membro per essere sottoposti a macellazione immediata, che è rilasciato dall’autorità competente dello Stato membro di origine conformemente all’articolo 143, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, contiene le informazioni generali di cui all’allegato VIII, parte 1, punto 1, e un attestato di conformità alle prescrizioni di cui all’.
Storico versioni
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