Art. 74
Informazioni relative al contenuto del certificato sanitario per gli ovini e i caprini detenuti
In vigore dal 17 dic 2019
Informazioni relative al contenuto del certificato sanitario per gli ovini e i caprini detenuti
1. Il certificato sanitario per gli ovini e i caprini detenuti, ad eccezione degli ovini e dei caprini detenuti di cui ai paragrafi 2 e 3, che è rilasciato dall’autorità competente dello Stato membro di origine conformemente all’articolo 143, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, contiene le informazioni generali di cui all’allegato VIII, parte 1, punto 1, e un attestato di conformità alle prescrizioni di cui:
a)
all’, paragrafi 1 e 2, in caso di ovini ad eccezione degli ovini maschi non castrati;
b)
all’, paragrafi 1 e 3, in caso di caprini;
c)
all’, paragrafi 1, 2 e 4, in caso di ovini maschi non castrati;
d)
all’ ove applicabile.
2. Il certificato sanitario per gli ovini e i caprini detenuti spostati in un altro Stato membro o una sua zona aventi un programma di eradicazione approvato per l’infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis, che è rilasciato dall’autorità competente dello Stato membro di origine conformemente all’articolo 143, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, contiene le informazioni generali di cui all’allegato VIII, parte 1, punto 1, e un attestato di conformità alle prescrizioni di cui:
a)
all’, paragrafo 1, lettere a), b), e da d) a h);
b)
all’, paragrafo 1, lettera c), o all’;
c)
all’ ove applicabile.
3. Il certificato sanitario per gli ovini e i caprini detenuti spostati direttamente, o dopo essere stati oggetto di un’operazione di raccolta, in un macello di un altro Stato membro per essere sottoposti a macellazione immediata, che è rilasciato dall’autorità competente dello Stato membro di origine conformemente all’articolo 143, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, contiene le informazioni generali di cui all’allegato VIII, parte 1, punto 1, e un attestato di conformità alle prescrizioni di cui all’.
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