Art. 89
Certificazione sanitaria per i movimenti di ungulati e pollame attraverso stabilimenti che effettuano operazioni di raccolta
In vigore dal 17 dic 2019
Certificazione sanitaria per i movimenti di ungulati e pollame attraverso stabilimenti che effettuano operazioni di raccolta
L’autorità competente rilascia il certificato sanitario di cui agli articoli da 73 a 80 per i movimenti verso un altro Stato membro di ungulati e pollame oggetto di operazioni di raccolta secondo le modalità seguenti:
a)
i controlli ed esami documentari, fisici e d’identità di cui all’, paragrafo 1, sono effettuati prima che sia rilasciato il primo certificato sanitario di cui agli articoli da 73 a 80
i)
nello stabilimento di origine, se gli animali sono destinati
—
ad essere spostati direttamente in uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta nello Stato membro di passaggio;
o
—
ad essere oggetto di un’operazione di raccolta su un mezzo di trasporto nello Stato membro di origine per essere spostati direttamente in un altro Stato membro;
o
ii)
in uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta, se gli animali sono stati raggruppati nello Stato membro di origine per essere spediti in un altro Stato membro;
o
iii)
in uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta in uno Stato membro di passaggio, se gli animali sono stati oggetto di un’operazione di raccolta in tale Stato membro;
b)
il certificato sanitario di cui agli articoli da 73 a 80 è compilato in base alle informazioni ufficiali:
i)
a disposizione del veterinario ufficiale responsabile della certificazione che ha effettuato i controlli e gli esami di cui alla lettera a), punti i) e ii), nello Stato membro di origine;
o
ii)
fornite nel primo o nel secondo certificato sanitario di cui agli articoli da 73 a 80 a disposizione del veterinario ufficiale responsabile della certificazione che ha effettuato i controlli e gli esami di cui alla lettera a), punto iii), nell’eventuale Stato membro di passaggio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2020:688:oj#art-89