Art. 89

Certificazione sanitaria per i movimenti di ungulati e pollame attraverso stabilimenti che effettuano operazioni di raccolta

In vigore dal 17 dic 2019
Certificazione sanitaria per i movimenti di ungulati e pollame attraverso stabilimenti che effettuano operazioni di raccolta L’autorità competente rilascia il certificato sanitario di cui agli articoli da 73 a 80 per i movimenti verso un altro Stato membro di ungulati e pollame oggetto di operazioni di raccolta secondo le modalità seguenti: a) i controlli ed esami documentari, fisici e d’identità di cui all’, paragrafo 1, sono effettuati prima che sia rilasciato il primo certificato sanitario di cui agli articoli da 73 a 80 i) nello stabilimento di origine, se gli animali sono destinati — ad essere spostati direttamente in uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta nello Stato membro di passaggio; o — ad essere oggetto di un’operazione di raccolta su un mezzo di trasporto nello Stato membro di origine per essere spostati direttamente in un altro Stato membro; o ii) in uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta, se gli animali sono stati raggruppati nello Stato membro di origine per essere spediti in un altro Stato membro; o iii) in uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta in uno Stato membro di passaggio, se gli animali sono stati oggetto di un’operazione di raccolta in tale Stato membro; b) il certificato sanitario di cui agli articoli da 73 a 80 è compilato in base alle informazioni ufficiali: i) a disposizione del veterinario ufficiale responsabile della certificazione che ha effettuato i controlli e gli esami di cui alla lettera a), punti i) e ii), nello Stato membro di origine; o ii) fornite nel primo o nel secondo certificato sanitario di cui agli articoli da 73 a 80 a disposizione del veterinario ufficiale responsabile della certificazione che ha effettuato i controlli e gli esami di cui alla lettera a), punto iii), nell’eventuale Stato membro di passaggio.
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