Questo termine è definito da 4 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.
a) un animale riproduttore di razza pura delle specie Equus caballus ed Equus asinus, iscritto o idoneo a essere iscritto nella sezione principale di un libro genealogico istituito da un ente selezionatore o da un organismo di allevamento riconosciuto conformemente all’articolo 4 o all’articolo 34 del regolamento (UE) 2016/1012
Fonte: reg-2019-12-17-688 — art. 3 →a) un animale riproduttore di razza pura delle specie Equus caballus ed Equus asinus, iscritto o idoneo a essere iscritto nella sezione principale di un libro genealogico istituito da un ente selezionatore o da un organismo di allevamento riconosciuto conformemente all’articolo 4 o all’articolo 34 del regolamento (UE) 2016/1012
Fonte: reg-2019-06-28-2035 — art. 2 →un equino registrato come definito all’articolo 2, punto 12), del regolamento delegato (UE) 2020/692
Fonte: reg-2021-03-24-403 — art. 2 →a) un animale riproduttore di razza pura delle specie Equus caballus ed Equus asinus, iscritto o idoneo a essere iscritto nella sezione principale di un libro genealogico istituito da un ente selezionatore o da un organismo di allevamento riconosciuto conformemente all’articolo 4 o all’articolo 34 del regolamento (UE) 2016/1012
Fonte: reg-2020-01-30-692 — art. 2 →