equino registrato

Questo termine è definito da 4 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.

a) un animale riproduttore di razza pura delle specie Equus caballus ed Equus asinus, iscritto o idoneo a essere iscritto nella sezione principale di un libro genealogico istituito da un ente selezionatore o da un organismo di allevamento riconosciuto conformemente all’articolo 4 o all’articolo 34 del regolamento (UE) 2016/1012

Fonte: reg-2019-12-17-688 — art. 3 →

a) un animale riproduttore di razza pura delle specie Equus caballus ed Equus asinus, iscritto o idoneo a essere iscritto nella sezione principale di un libro genealogico istituito da un ente selezionatore o da un organismo di allevamento riconosciuto conformemente all’articolo 4 o all’articolo 34 del regolamento (UE) 2016/1012

Fonte: reg-2019-06-28-2035 — art. 2 →

un equino registrato come definito all’articolo 2, punto 12), del regolamento delegato (UE) 2020/692

Fonte: reg-2021-03-24-403 — art. 2 →

a) un animale riproduttore di razza pura delle specie Equus caballus ed Equus asinus, iscritto o idoneo a essere iscritto nella sezione principale di un libro genealogico istituito da un ente selezionatore o da un organismo di allevamento riconosciuto conformemente all’articolo 4 o all’articolo 34 del regolamento (UE) 2016/1012

Fonte: reg-2020-01-30-692 — art. 2 →
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