Art. 2
Definizioni
In vigore dal 24 mar 2021
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1.
«stabilimento registrato di materiale germinale»: uno stabilimento di materiale germinale come definito all’, punto 1), del regolamento delegato (UE) 2020/686;
2.
«stabilimento riconosciuto di materiale germinale»: uno stabilimento di materiale germinale come definito all’, punto 2), del regolamento delegato (UE) 2020/686;
3.
«sperma»: lo sperma come definito all’, punto 14), del regolamento delegato (UE) 2020/686;
4.
«ovociti»: gli ovociti come definiti all’, punto 15), del regolamento delegato (UE) 2020/686;
5.
«embrione»: l’embrione come definito all’, punto 16), del regolamento delegato (UE) 2020/686;
6.
«centro di raccolta dello sperma»: uno stabilimento di materiale germinale come definito all’, punto 11), del regolamento delegato (UE) 2020/686;
7.
«gruppo di raccolta di embrioni»: uno stabilimento di materiale germinale come definito all’, punto 12), del regolamento delegato (UE) 2020/686;
8.
«gruppo di produzione di embrioni»: uno stabilimento di materiale germinale come definito all’, punto 13), del regolamento delegato (UE) 2020/686;
9.
«stabilimento di trasformazione di materiale germinale»: uno stabilimento di materiale germinale come definito all’, punto 18), del regolamento delegato (UE) 2020/686;
10.
«centro di stoccaggio di materiale germinale»: uno stabilimento di materiale germinale come definito all’, punto 19), del regolamento delegato (UE) 2020/686.
11.
«bovino»: un bovino come definito all’, punto 5), del regolamento delegato (UE) 2020/692;
12.
«ovino»: un ovino come definito all’, punto 6), del regolamento delegato (UE) 2020/692;
13.
«caprino»: un caprino come definito all’, punto 7), del regolamento delegato (UE) 2020/692;
14.
«equino»: un equino come definito all’, punto 9), del regolamento delegato (UE) 2020/692;
15.
«camelide»: un camelide come definito all’, punto 10), del regolamento delegato (UE) 2020/692;
16.
«cervide»: un cervide come definito all’, punto 11), del regolamento delegato (UE) 2020/692;
17.
«equino registrato»: un equino registrato come definito all’, punto 12), del regolamento delegato (UE) 2020/692;
18.
«pulcini di un giorno»: i pulcini di un giorno come definiti all’, punto 19), del regolamento delegato (UE) 2020/692;
19.
«uova esenti da organismi patogeni specifici»: le uova da cova come definite all’, punto 26), del regolamento delegato (UE) 2020/692;
20.
«ape mellifera»: un animale come definito all’, punto 20), del regolamento delegato (UE) 2020/692;
21.
«bombo»: un animale come definito all’, punto 21), del regolamento delegato (UE) 2020/692;
22.
«numero di riconoscimento unico»: un numero come definito all’, punto 25), del regolamento delegato (UE) 2020/692.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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