Art. 2

Definizioni

In vigore dal 24 mar 2021
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: 1. «stabilimento registrato di materiale germinale»: uno stabilimento di materiale germinale come definito all’, punto 1), del regolamento delegato (UE) 2020/686; 2. «stabilimento riconosciuto di materiale germinale»: uno stabilimento di materiale germinale come definito all’, punto 2), del regolamento delegato (UE) 2020/686; 3. «sperma»: lo sperma come definito all’, punto 14), del regolamento delegato (UE) 2020/686; 4. «ovociti»: gli ovociti come definiti all’, punto 15), del regolamento delegato (UE) 2020/686; 5. «embrione»: l’embrione come definito all’, punto 16), del regolamento delegato (UE) 2020/686; 6. «centro di raccolta dello sperma»: uno stabilimento di materiale germinale come definito all’, punto 11), del regolamento delegato (UE) 2020/686; 7. «gruppo di raccolta di embrioni»: uno stabilimento di materiale germinale come definito all’, punto 12), del regolamento delegato (UE) 2020/686; 8. «gruppo di produzione di embrioni»: uno stabilimento di materiale germinale come definito all’, punto 13), del regolamento delegato (UE) 2020/686; 9. «stabilimento di trasformazione di materiale germinale»: uno stabilimento di materiale germinale come definito all’, punto 18), del regolamento delegato (UE) 2020/686; 10. «centro di stoccaggio di materiale germinale»: uno stabilimento di materiale germinale come definito all’, punto 19), del regolamento delegato (UE) 2020/686. 11. «bovino»: un bovino come definito all’, punto 5), del regolamento delegato (UE) 2020/692; 12. «ovino»: un ovino come definito all’, punto 6), del regolamento delegato (UE) 2020/692; 13. «caprino»: un caprino come definito all’, punto 7), del regolamento delegato (UE) 2020/692; 14. «equino»: un equino come definito all’, punto 9), del regolamento delegato (UE) 2020/692; 15. «camelide»: un camelide come definito all’, punto 10), del regolamento delegato (UE) 2020/692; 16. «cervide»: un cervide come definito all’, punto 11), del regolamento delegato (UE) 2020/692; 17. «equino registrato»: un equino registrato come definito all’, punto 12), del regolamento delegato (UE) 2020/692; 18. «pulcini di un giorno»: i pulcini di un giorno come definiti all’, punto 19), del regolamento delegato (UE) 2020/692; 19. «uova esenti da organismi patogeni specifici»: le uova da cova come definite all’, punto 26), del regolamento delegato (UE) 2020/692; 20. «ape mellifera»: un animale come definito all’, punto 20), del regolamento delegato (UE) 2020/692; 21. «bombo»: un animale come definito all’, punto 21), del regolamento delegato (UE) 2020/692; 22. «numero di riconoscimento unico»: un numero come definito all’, punto 25), del regolamento delegato (UE) 2020/692.
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Definizioni (Art. 2 Regolamento (UE) 2021/403) — Testo vigente | Portale Normativo