centro di raccolta dello sperma

Questo termine è definito da 2 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.

uno stabilimento di materiale germinale come definito all’articolo 2, punto 11), del regolamento delegato (UE) 2020/686

Fonte: reg-2021-03-24-403art. 2

uno stabilimento di materiale germinale riconosciuto dall’autorità competente per la raccolta, la trasformazione, lo stoccaggio e il trasporto di sperma di bovini, suini, ovini, caprini o equini destinato all’ingresso nell’Unione

Fonte: reg-2020-01-30-692art. 2
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