Questo termine è definito da 2 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.
uno stabilimento di materiale germinale come definito all’articolo 2, punto 18), del regolamento delegato (UE) 2020/686
Fonte: reg-2021-03-24-403 — art. 2 →uno stabilimento di materiale germinale riconosciuto dall’autorità competente per la trasformazione, compreso, se del caso, il sessaggio dello sperma, e lo stoccaggio di sperma, ovociti o embrioni di una o più specie, o di qualsiasi combinazione di tali tipi di materiale germinale o di specie, destinati all’ingresso nell’Unione
Fonte: reg-2020-01-30-692 — art. 2 →