centro di stoccaggio di materiale germinale

Questo termine è definito da 2 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.

uno stabilimento di materiale germinale come definito all’articolo 2, punto 19), del regolamento delegato (UE) 2020/686. 11. «bovino»: un bovino come definito all’articolo 2, punto 5), del regolamento delegato (UE) 2020/692

Fonte: reg-2021-03-24-403art. 2

uno stabilimento di materiale germinale riconosciuto dall’autorità competente per lo stoccaggio di sperma, ovociti o embrioni di una o più specie, o di qualsiasi combinazione di tali tipi di materiale germinale o di specie, destinati all’ingresso nell’Unione

Fonte: reg-2020-01-30-692art. 2
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