Art. 3

Compilazione dei certificati sanitari e dei certificati sanitari/ufficiali per le partite di animali terrestri e del relativo materiale germinale

In vigore dal 24 mar 2021
Compilazione dei certificati sanitari e dei certificati sanitari/ufficiali per le partite di animali terrestri e del relativo materiale germinale 1.   I certificati per i movimenti tra Stati membri di partite di animali terrestri e del relativo materiale germinale, di cui all’allegato I del presente regolamento, sono debitamente compilati e firmati da un veterinario ufficiale conformemente alle note esplicative di cui all’allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235. 2.   I certificati per l’ingresso nell’Unione di partite di animali terrestri e del relativo materiale germinale, di cui all’allegato II del presente regolamento, sono debitamente compilati e firmati da un veterinario ufficiale conformemente alle note esplicative di cui all’allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235. 3.   Gli operatori responsabili delle partite di cui ai paragrafi 1 e 2 forniscono all’autorità competente le informazioni relative alla descrizione di tali partite, come indicato nella parte I dei modelli di certificati di cui, rispettivamente, agli allegati I e II.
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Compilazione dei certificati sanitari e dei certificati sanitari/ufficiali per le partite di animali terrestri e del relativo materiale germinale (Art. 3 Regolamento (UE) 2021/403) — Testo vigente | Portale Normativo