Art. 3
Compilazione dei certificati sanitari e dei certificati sanitari/ufficiali per le partite di animali terrestri e del relativo materiale germinale
In vigore dal 24 mar 2021
Compilazione dei certificati sanitari e dei certificati sanitari/ufficiali per le partite di animali terrestri e del relativo materiale germinale
1. I certificati per i movimenti tra Stati membri di partite di animali terrestri e del relativo materiale germinale, di cui all’allegato I del presente regolamento, sono debitamente compilati e firmati da un veterinario ufficiale conformemente alle note esplicative di cui all’allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.
2. I certificati per l’ingresso nell’Unione di partite di animali terrestri e del relativo materiale germinale, di cui all’allegato II del presente regolamento, sono debitamente compilati e firmati da un veterinario ufficiale conformemente alle note esplicative di cui all’allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.
3. Gli operatori responsabili delle partite di cui ai paragrafi 1 e 2 forniscono all’autorità competente le informazioni relative alla descrizione di tali partite, come indicato nella parte I dei modelli di certificati di cui, rispettivamente, agli allegati I e II.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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