Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
In vigore dal 24 mar 2021
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce norme relative ai certificati sanitari di cui al regolamento (UE) 2016/429 e ai certificati sanitari/ufficiali basati sui regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 nonché al rilascio e alla sostituzione di tali certificati richiesti per l’ingresso nell’Unione (19) e per i movimenti all’interno dell’Unione e tra Stati membri di determinate partite di animali terrestri e del relativo materiale germinale (di seguito denominati congiuntamente «i certificati»).
2. Il presente regolamento stabilisce modelli di certificati, sotto forma di certificati sanitari o di certificati sanitari/ufficiali:
a)
per i movimenti tra Stati membri di partite di determinate categorie di animali terrestri e del relativo materiale germinale (allegato I); e
b)
per l’ingresso nell’Unione di partite di determinate categorie di animali terrestri e del relativo materiale germinale (allegato II).
3. Il presente regolamento stabilisce modelli di dichiarazioni che accompagnano i certificati sanitari o i certificati sanitari/ufficiali rilasciati per i movimenti all’interno dell’Unione e per l’ingresso nell’Unione di determinate categorie di animali terrestri (allegato III).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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