stabilimento riconosciuto di materiale germinale

Questo termine è definito da 6 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.

come definito all’articolo 2, punto 2), del regolamento delegato (UE) 2020/686

Fonte: reg-2022-02-04-160art. 2

uno stabilimento definito all'articolo 2, punto 2), del regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione (15)

Fonte: reg-2023-03-16-594art. 2

un centro di raccolta dello sperma, un gruppo di raccolta di embrioni, un gruppo di produzione di embrioni, uno stabilimento di trasformazione di materiale germinale o un centro di stoccaggio di materiale germinale, riconosciuto conformemente all’articolo 97, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429

Fonte: reg-2019-12-17-689art. 2

uno stabilimento di materiale germinale come definito all’articolo 2, punto 2), del regolamento delegato (UE) 2020/686

Fonte: reg-2021-03-24-403art. 2

un centro di raccolta dello sperma, un gruppo di raccolta di embrioni, un gruppo di produzione di embrioni, uno stabilimento di trasformazione di materiale germinale o un centro di stoccaggio di materiale germinale

Fonte: reg-2020-01-30-692art. 2

come definito all’articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2020/686

Fonte: reg-2022-02-04-671art. 2
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