Art. 2

Definizioni

In vigore dal 16 mar 2023
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui al regolamento delegato (UE) 2020/687. Si applicano inoltre le definizioni seguenti: a) «suino»: un animale di una delle specie di ungulati appartenenti alla famiglia Suidae di cui all'allegato III del regolamento (UE) 2016/429; b) «materiale germinale»: sperma, ovociti ed embrioni di suini ottenuti da suini detenuti destinati alla riproduzione artificiale; c) «zona soggetta a restrizioni I»: un'area di uno Stato membro elencata nell'allegato I, parte I, con una delimitazione geografica precisa, sottoposta a misure speciali di controllo delle malattie e confinante con zone soggette a restrizioni II o III; d) «zona soggetta a restrizioni II»: un'area di uno Stato membro elencata nell'allegato I, parte II, a seguito di un focolaio di peste suina africana in un suino selvatico, con una delimitazione geografica precisa e sottoposta a misure speciali di controllo delle malattie; e) «zona soggetta a restrizioni III»: un'area di uno Stato membro elencata nell'allegato I, parte III, a seguito di un focolaio di peste suina africana in un suino detenuto, con una delimitazione geografica precisa e sottoposta a misure speciali di controllo delle malattie; f) «Stato membro o zona precedentemente indenni da malattia»: uno Stato membro o una zona di uno Stato membro in cui non è stata confermata la peste suina africana né in suini detenuti né in suini selvatici nei 12 mesi precedenti; g) «zona elencata nell'allegato II»: una zona di uno Stato membro elencata nell'allegato II: i) nella parte A, come zona infetta, a seguito della conferma di un focolaio di peste suina africana in un suino selvatico in uno Stato membro o in una zona precedentemente indenni da malattia; oppure ii) nella parte B, come zona soggetta a restrizioni, comprendente zone di protezione e zone di sorveglianza, a seguito di un focolaio di peste suina africana in un suino detenuto in uno Stato membro o in una zona precedentemente indenni da malattia; h) «materiali di categoria 2»: i sottoprodotti di origine animale di cui all' del regolamento (CE) n. 1069/2009 ottenuti da suini detenuti; i) «materiali di categoria 3»: i sottoprodotti di origine animale di cui all' del regolamento (CE) n. 1069/2009 ottenuti da suini detenuti; j) «impianto riconosciuto per sottoprodotti di origine animale»: un impianto riconosciuto dall'autorità competente conformemente all' del regolamento (CE) n. 1069/2009; k) «stabilimento riconosciuto di materiale germinale»: uno stabilimento definito all', punto 2), del regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione (15); l) «stabilimento registrato di materiale germinale»: uno stabilimento definito all', punto 1), del regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2023:594:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo