Art. 2
Definizioni
In vigore dal 16 mar 2023
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui al regolamento delegato (UE) 2020/687.
Si applicano inoltre le definizioni seguenti:
a)
«suino»: un animale di una delle specie di ungulati appartenenti alla famiglia Suidae di cui all'allegato III del regolamento (UE) 2016/429;
b)
«materiale germinale»: sperma, ovociti ed embrioni di suini ottenuti da suini detenuti destinati alla riproduzione artificiale;
c)
«zona soggetta a restrizioni I»: un'area di uno Stato membro elencata nell'allegato I, parte I, con una delimitazione geografica precisa, sottoposta a misure speciali di controllo delle malattie e confinante con zone soggette a restrizioni II o III;
d)
«zona soggetta a restrizioni II»: un'area di uno Stato membro elencata nell'allegato I, parte II, a seguito di un focolaio di peste suina africana in un suino selvatico, con una delimitazione geografica precisa e sottoposta a misure speciali di controllo delle malattie;
e)
«zona soggetta a restrizioni III»: un'area di uno Stato membro elencata nell'allegato I, parte III, a seguito di un focolaio di peste suina africana in un suino detenuto, con una delimitazione geografica precisa e sottoposta a misure speciali di controllo delle malattie;
f)
«Stato membro o zona precedentemente indenni da malattia»: uno Stato membro o una zona di uno Stato membro in cui non è stata confermata la peste suina africana né in suini detenuti né in suini selvatici nei 12 mesi precedenti;
g)
«zona elencata nell'allegato II»: una zona di uno Stato membro elencata nell'allegato II:
i)
nella parte A, come zona infetta, a seguito della conferma di un focolaio di peste suina africana in un suino selvatico in uno Stato membro o in una zona precedentemente indenni da malattia; oppure
ii)
nella parte B, come zona soggetta a restrizioni, comprendente zone di protezione e zone di sorveglianza, a seguito di un focolaio di peste suina africana in un suino detenuto in uno Stato membro o in una zona precedentemente indenni da malattia;
h)
«materiali di categoria 2»: i sottoprodotti di origine animale di cui all' del regolamento (CE) n. 1069/2009 ottenuti da suini detenuti;
i)
«materiali di categoria 3»: i sottoprodotti di origine animale di cui all' del regolamento (CE) n. 1069/2009 ottenuti da suini detenuti;
j)
«impianto riconosciuto per sottoprodotti di origine animale»: un impianto riconosciuto dall'autorità competente conformemente all' del regolamento (CE) n. 1069/2009;
k)
«stabilimento riconosciuto di materiale germinale»: uno stabilimento definito all', punto 2), del regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione (15);
l)
«stabilimento registrato di materiale germinale»: uno stabilimento definito all', punto 1), del regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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