Art. 2

Definizioni

In vigore dal 17 dic 2019
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: 1) «malattia di categoria E»: malattia elencata per la quale vi è la necessità di sorveglianza all’interno dell’Unione, di cui all’, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/429; 2) «popolazione animale interessata»: la popolazione di animali delle specie elencate, definita per specie e, se del caso, per categorie, pertinente per le attività di sorveglianza, i programmi di eradicazione o lo status di indenne da malattia relativi a una specifica malattia; 3) «popolazione animale aggiuntiva»: la popolazione di animali detenuti o selvatici delle specie elencate soggetta a misure facoltative di prevenzione, sorveglianza e controllo delle malattie necessarie per conseguire o mantenere lo status di indenne da malattia di una popolazione animale interessata; 4) «malattia di categoria A»: malattia elencata che non si manifesta normalmente nell’Unione e che, non appena rilevata, richiede l’adozione immediata di misure di eradicazione, di cui all’, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/429; 5) «malattia di categoria B»: malattia elencata che deve essere oggetto di controllo in tutti gli Stati membri allo scopo di eradicarla in tutta l’Unione, di cui all’, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429; 6) «malattia di categoria C»: malattia elencata rilevante per alcuni Stati membri e rispetto alla quale sono necessarie misure per evitarne la diffusione in parti dell’Unione che ne sono ufficialmente indenni o che hanno programmi di eradicazione per la malattia elencata interessata, di cui all’, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/429; 7) «bovino» o «animale della specie bovina»: un animale di una delle specie di ungulati appartenenti ai generi Bison, Bos (compresi i sottogeneri Bos, Bibos, Novibos e Poephagus) e Bubalus (compreso il sottogenere Anoa) nonché un animale derivato dall’incrocio di tali specie; 8) «ovino» o «animale della specie ovina»: un animale di una delle specie di ungulati appartenenti al genere Ovis nonché un animale derivato dall’incrocio di tali specie; 9) «caprino» o «animale della specie caprina»: un animale di una delle specie di ungulati appartenenti al genere Capra nonché un animale derivato dall’incrocio di tali specie; 10) «circo itinerante»: un’esibizione o una fiera in cui sono presenti animali o esibizioni di animali, destinata a spostarsi tra Stati membri; 11) «esibizione di animali»: qualsiasi esibizione in cui siano presenti animali detenuti ai fini di un’esibizione o di una fiera e che può far parte di un circo; 12) «suino» o «animale della specie suina»: un animale di una delle specie di ungulati appartenenti alla famiglia Suidae, figuranti all’allegato III del regolamento (UE) 2016/429; 13) «mezzo di trasporto»: i veicoli stradali o ferroviari, le navi e gli aeromobili; 14) «cane»: un animale detenuto della specie Canis lupus; 15) «gatto»: un animale detenuto della specie Felis silvestris; 16) «furetto»: un animale detenuto della specie Mustela putorius furo; 17) «area stagionalmente indenne da BTV»: l’intero territorio di uno Stato membro o una sua zona in cui l’autorità competente ha istituito uno status temporaneo di indennità da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) («infezione da BTV») conformemente all’, paragrafo 3, sulla base di un periodo libero da vettori e della dimostrazione dell’assenza della malattia nelle specie animali elencate; 18) «stabilimento protetto dai vettori»: tutte le strutture di uno stabilimento o parte delle stesse che siano protette da attacchi dei Culicoides mediante adeguati mezzi fisici e di gestione e abbiano lo status di stabilimento protetto dai vettori concesso dall’autorità competente conformemente all’; 19) «barca vivaio»: una nave utilizzata nel settore dell’acquacoltura, dotata di una cisterna o una vasca per lo stoccaggio e il trasporto di pesci vivi in acqua; 20) «fermo»: a fini di gestione delle malattie, un’operazione in cui uno stabilimento sia svuotato degli animali di acquacoltura delle specie elencate e, ove possibile, dell’acqua; 21) «periodo di ammissibilità»: il periodo di tempo che precede la presentazione, da parte dell’autorità competente, della domanda di riconoscimento dello status di indenne da malattia o, se del caso, la pubblicazione in formato elettronico della dichiarazione provvisoria di cui all’, paragrafo 1, lettera a); 22) «specie non elencata»: una specie animale o un gruppo di specie animali non elencate nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione per una particolare malattia; 23) «gruppo»: l’insieme del pollame o dei volatili in cattività aventi il medesimo stato sanitario, tenuti negli stessi locali o nello stesso recinto e che costituiscono un’unica unità epidemiologica. Per quanto riguarda il pollame allevato al chiuso, il gruppo comprende tutti i volatili che dividono lo stesso ambiente; 24) «vaccinazione DIVA» (Differentiating Infected from Vaccinated Animals, differenziazione tra animali infetti e animali vaccinati): una vaccinazione mediante vaccini che consentono, unitamente ad adeguati metodi diagnostici sierologici, di individuare gli animali infetti in una popolazione vaccinata; 25) «animali vaccinati con metodo DIVA»: animali vaccinati nel quadro di una vaccinazione DIVA; 26) «stabilimento riconosciuto di materiale germinale»: un centro di raccolta dello sperma, un gruppo di raccolta di embrioni, un gruppo di produzione di embrioni, uno stabilimento di trasformazione di materiale germinale o un centro di stoccaggio di materiale germinale, riconosciuto conformemente all’articolo 97, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429; 27) «sperma»: l’eiaculato di uno o più animali, tal quale, preparato o diluito; 28) «ovociti»: le fasi aploidi dell’ootidogenesi comprendenti gli ovociti secondari e gli ovuli; 29) «embrione»: lo stadio iniziale dello sviluppo di un animale in grado di essere trasferito in una madre ricevente; 30) «periodo libero da vettori»: in una determinata area, il periodo di inattività dei Culicoides determinato conformemente all’allegato V, parte II, capitolo 1, sezione 5; 31) «api mellifere»: gli animali appartenenti alla specie Apis mellifera; 32) «pollame riproduttore»: il pollame di 72 ore o più, destinato alla produzione di uova da cova; 33) «sorveglianza annuale basata su un campionamento casuale»: sorveglianza che consiste in almeno un’indagine su una popolazione animale interessata, organizzata durante l’anno, per la quale vengono utilizzati metodi di campionamento basati sulla probabilità per selezionare le unità da esaminare.
Storico versioni

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