Art. 2
Definizioni
In vigore dal 4 feb 2022
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti di cui al regolamento (UE) 2016/429 e ai regolamenti delegati (UE) 2019/2035, (UE) 2020/686, (UE) 2020/688 (9) e (UE) 2020/990 (10):
a)
«stabilimento»: come definito all’, punto 27), del regolamento (UE) 2016/429;
b)
«incubatoio»: come definito all’, punto 47), del regolamento (UE) 2016/429;
c)
«operazione di raccolta»: come definita all’, punto 49), del regolamento (UE) 2016/429;
d)
«centro di raccolta di cani, gatti e furetti»: come definito all’, punto 7), del regolamento delegato (UE) 2019/2035;
e)
«rifugio per animali»: come definito all’, punto 8), del regolamento delegato (UE) 2019/2035;
f)
«posti di controllo»: come definiti all’, punto 9), del regolamento delegato (UE) 2019/2035;
g)
«stabilimento di produzione isolato dal punto di vista ambientale»: come definito all’, punto 10), del regolamento delegato (UE) 2019/2035;
h)
«stabilimento riconosciuto di quarantena»: come definito all’, punto 9), del regolamento delegato (UE) 2020/688;
i)
«stabilimento confinato»: come definito all’, punto 48), del regolamento (UE) 2016/429;
j)
«stabilimento riconosciuto di materiale germinale»: come definito all’, punto 2), del regolamento delegato (UE) 2020/686;
k)
«stabilimento di acquacoltura riconosciuto»: come definito all’, punto 10), del regolamento delegato (UE) 2020/990;
l)
«gruppo di stabilimenti di acquacoltura riconosciuto»: come definito all’, punto 11), del regolamento delegato (UE) 2020/990.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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