Questo termine è definito da 2 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.
uno stabilimento di materiale germinale come definito all’articolo 2, punto 13), del regolamento delegato (UE) 2020/686
Fonte: reg-2021-03-24-403 — art. 2 →uno stabilimento di materiale germinale costituito da un gruppo di professionisti o da una struttura riconosciuti dall’autorità competente per la raccolta, la trasformazione, lo stoccaggio e il trasporto di ovociti e la produzione in vitro, se del caso con seme immagazzinato, la trasformazione, lo stoccaggio e il trasporto di embrioni, destinati entrambi all’ingresso nell’Unione
Fonte: reg-2020-01-30-692 — art. 2 →