Art. 2

Definizioni

In vigore dal 28 giu 2019
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: 1) «cane», un animale detenuto della specie Canis lupus; 2) «gatto», un animale detenuto della specie Felis silvestris; 3) «furetto», un animale detenuto della specie Mustela putorius furo; 4) «tipo di trasporto», il modo in cui è effettuato il trasporto, ad esempio su strada, per ferrovia, per via aerea o per via d’acqua; 5) «mezzo di trasporto», i veicoli stradali o ferroviari, le navi e gli aeromobili; 6) «pulcini di un giorno», tutto il pollame di meno di 72 ore; 7) «centro di raccolta di cani, gatti e furetti», uno stabilimento in cui sono raggruppati animali di questo tipo, con lo stesso stato sanitario e provenienti da più stabilimenti; 8) «rifugio per animali», uno stabilimento in cui sono detenuti animali terrestri randagi, selvatici, perduti, abbandonati o confiscati e il cui stato sanitario potrebbe talvolta non essere noto al momento dell’ingresso nello stabilimento; 9) «posti di controllo», i posti di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1255/97; 10) «stabilimento di produzione isolato dal punto di vista ambientale», uno stabilimento le cui strutture, unitamente alle rigorose misure di biosicurezza ivi applicate, garantiscono un isolamento efficace della produzione di animali dalle strutture associate e dall’ambiente; 11) «bombo», un animale di una delle specie appartenenti al genere Bombus; 12) «primati», gli animali di una delle specie appartenenti all’ordine dei primati, esclusi gli esseri umani; 13) «api mellifere», gli animali appartenenti alla specie Apis mellifera; 14) «veterinario dello stabilimento», un veterinario responsabile delle attività svolte nello stabilimento di quarantena per animali terrestri detenuti diversi dai primati, o presso uno stabilimento confinato, secondo quanto previsto dal presente regolamento; 15) «numero di registrazione unico», il numero assegnato dall’autorità competente a uno stabilimento registrato, secondo quanto previsto all’articolo 93 del regolamento (UE) 2016/429; 16) «numero di riconoscimento unico», il numero assegnato dall’autorità competente a uno stabilimento da essa riconosciuto conformemente agli articoli 97 e 99 del regolamento (UE) 2016/429; 17) «codice unico», il codice unico tramite il quale gli operatori che detengono animali della specie equina sono tenuti ad assicurare che tali animali siano identificati individualmente, secondo quanto previsto all’articolo 114, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/429; tale codice è registrato nella base dati informatizzata dello Stato membro di cui all’articolo 109, paragrafo 1, di tale regolamento; 18) «codice di identificazione dell’animale», il codice individuale figurante sul mezzo di identificazione applicato a un animale: a) comprendente il codice paese dello Stato membro in cui il mezzo di identificazione è stato applicato all’animale; b) seguito dal numero di identificazione numerica individuale assegnato all’animale, di lunghezza non superiore a 12 cifre; 19) «bovino» o «animale della specie bovina», un animale di una delle specie di ungulati appartenenti ai generi Bison, Bos (compresi i sottogeneri Bos, Bibos, Novibos e Poephagus) e Bubalus (compreso il sottogenere Anoa) nonché un animale derivato dall’incrocio di tali specie; 20) «ovino» o «animale della specie ovina», un animale di una delle specie di ungulati appartenenti al genere Ovis nonché un animale derivato dall’incrocio di tali specie; 21) «caprino» o «animale della specie caprina», un animale di una delle specie di ungulati appartenenti al genere Capra nonché un animale derivato dall’incrocio di tali specie; 22) «suino» o «animale della specie suina», un animale di una delle specie di ungulati appartenenti alla famiglia Suidae, figuranti all’allegato III del regolamento (UE) 2016/429; 23) «identificatore elettronico», un marcatore con identificazione a radiofrequenza («RFID»); 24) «animale della specie equina» o «equino», un animale di una delle specie di solipedi appartenenti al genere Equus (compresi cavalli, asini e zebre) nonché un animale derivato dall’incrocio di tali specie; 25) «base dati informatizzata», una base dati informatizzata degli animali terrestri detenuti, secondo quanto previsto all’articolo 109, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429; 26) «filiera di approvvigionamento», una filiera produttiva integrata avente uno stato sanitario comune per quanto riguarda le malattie elencate, che consiste in una rete collaborativa di stabilimenti specializzati riconosciuti dall’autorità competente ai fini dell’, tra i quali i suini vengono spostati per completare il ciclo produttivo; 27) «documento unico di identificazione a vita», il documento unico valido a vita tramite il quale gli operatori che detengono animali della specie equina sono tenuti ad assicurare che tali animali siano identificati individualmente, secondo quanto previsto all’articolo 114, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/429; 28) «ente selezionatore», qualsiasi associazione di allevatori, organizzazione di allevamento od organismo pubblico diversi dalle autorità competenti, riconosciuti dall’autorità competente di uno Stato membro conformemente all’, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1012 ai fini della realizzazione di un programma genetico con animali riproduttori di razza pura iscritti nel libro o nei libri genealogici istituiti o detenuti da tale ente; 29) «organismo di allevamento», qualsiasi associazione di allevatori, organizzazione di allevamento, impresa privata, impianto zootecnico o servizio ufficiale in un paese terzo che, per quanto riguarda gli animali riproduttori di razza pura delle specie bovina, suina, ovina, caprina o equina o i suini ibridi riproduttori, siano stati riconosciuti da tale paese terzo in relazione all’ingresso nell’Unione di animali riproduttori destinati alla riproduzione; 30) «equino registrato»: a) un animale riproduttore di razza pura delle specie Equus caballus ed Equus asinus, iscritto o idoneo a essere iscritto nella sezione principale di un libro genealogico istituito da un ente selezionatore o da un organismo di allevamento riconosciuto conformemente all’ o all’ del regolamento (UE) 2016/1012; b) un animale detenuto della specie Equus caballus, registrato presso un’associazione od organismo internazionale, direttamente o tramite la sua federazione o le sue filiali nazionali, che gestisce cavalli per competizioni o corse («cavallo registrato»); 31) «camelide», un animale di una delle specie di ungulati appartenenti alla famiglia Camelidae, figuranti all’allegato III del regolamento (UE) 2016/429; 32) «cervide», un animale di una delle specie di ungulati appartenenti alla famiglia Cervidae, figuranti all’allegato III del regolamento (UE) 2016/429; 33) «renna», un ungulato della specie Rangifer tarandus, figurante all’allegato III del regolamento (UE) 2016/429; 34) «circo itinerante», un’esibizione o una fiera in cui sono presenti animali o esibizioni di animali, destinata a spostarsi tra Stati membri; 35) «esibizione di animali», qualsiasi esibizione in cui siano presenti animali detenuti ai fini di un’esibizione o di una fiera e che può far parte di un circo; 36) «pollame riproduttore», il pollame di 72 ore o più, destinato alla produzione di uova da cova; 37) «gruppo», l’insieme del pollame o dei volatili in cattività aventi il medesimo stato sanitario, tenuti negli stessi locali o nello stesso recinto e che costituiscono un’unica unità epidemiologica. Per quanto riguarda il pollame in batteria, il branco comprende tutti i volatili che dividono lo stesso ambiente.
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