Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
In vigore dal 28 giu 2019
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento integra le norme di cui al regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda:
a)
gli stabilimenti registrati e riconosciuti per animali terrestri detenuti e uova da cova;
b)
le prescrizioni in materia di tracciabilità dei seguenti animali terrestri detenuti:
i)
bovini, ovini, caprini, suini, equini, camelidi e cervidi (ungulati);
ii)
cani, gatti e furetti;
iii)
volatili in cattività;
iv)
uova da cova;
v)
animali terrestri detenuti in circhi itineranti e destinati ad esibizioni di animali.
2. La parte II, titolo I, capo 1, stabilisce prescrizioni per la registrazione dei trasportatori di cani, gatti e furetti detenuti nonché di pollame che trasportano tali animali tra Stati membri o tra uno Stato membro e un paese terzo.
3. La parte II, titolo I, capo 2, prevede deroghe all’obbligo di presentare all’autorità competente una domanda di riconoscimento, applicabili agli operatori di stabilimenti per operazioni di raccolta di determinati equini e agli operatori di incubatoi di volatili in cattività.
Tale capo stabilisce inoltre prescrizioni per il riconoscimento dei seguenti tipi di stabilimenti:
a)
stabilimenti per operazioni di raccolta di ungulati e pollame, da cui tali animali devono essere spostati in un altro Stato membro o che ricevono tali animali da un altro Stato membro;
b)
incubatoi, da cui le uova da cova o i pulcini di un giorno devono essere spostati in un altro Stato membro;
c)
stabilimenti che detengono pollame, da cui il pollame destinato a scopi diversi dalla macellazione o le uova da cova devono essere spostati in un altro Stato membro.
Tali prescrizioni riguardano le misure di isolamento e altre misure di biosicurezza, le misure di sorveglianza, le strutture e le attrezzature, il personale e la supervisione da parte dell’autorità competente.
4. La parte II, titolo I, capo 3, stabilisce prescrizioni per il riconoscimento dei seguenti tipi di stabilimenti:
a)
centri di raccolta di cani, gatti e furetti, da cui tali animali devono essere spostati in un altro Stato membro;
b)
rifugi per animali destinati a cani, gatti e furetti, da cui tali animali devono essere spostati in un altro Stato membro;
c)
posti di controllo;
d)
stabilimenti di produzione di bombi isolati dal punto di vista ambientale, da cui tali animali devono essere spostati in un altro Stato membro;
e)
stabilimenti di quarantena per animali terrestri detenuti diversi dai primati, da cui tali animali devono essere spostati all’interno dello stesso Stato membro o in un altro Stato membro.
Tali prescrizioni riguardano le misure di quarantena, isolamento e altre misure di biosicurezza, le misure di sorveglianza e di controllo, le strutture e le attrezzature e la supervisione da parte del veterinario.
5. La parte II, titolo I, capo 4, stabilisce prescrizioni per il riconoscimento degli stabilimenti confinati, da cui gli animali terrestri detenuti devono essere spostati all’interno dello stesso Stato membro o in un altro Stato membro, per quanto riguarda le misure di quarantena, isolamento e altre misure di biosicurezza, le misure di sorveglianza e di controllo, le strutture e le attrezzature e la supervisione da parte del veterinario.
6. La parte II, titolo II, capo 1, stabilisce gli obblighi di informazione per l’autorità competente per quanto riguarda i registri:
a)
degli stabilimenti di animali terrestri detenuti;
b)
degli incubatoi;
c)
dei trasportatori di ungulati, cani, gatti e furetti detenuti nonché di pollame, che trasportano tali animali tra Stati membri o tra uno Stato membro e un paese terzo;
d)
degli operatori che procedono, indipendentemente da uno stabilimento, alle operazioni di raccolta di ungulati detenuti e pollame.
7. La parte II, titolo II, capo 2, stabilisce l’obbligo di informazione per l’autorità competente per quanto riguarda i registri degli stabilimenti riconosciuti di cui alla parte II, titolo I, capi 2, 3 e 4.
8. La parte II, titolo III, capo 1, stabilisce gli obblighi di conservazione della documentazione per gli operatori, in aggiunta a quelli stabiliti all’articolo 102, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, per i seguenti tipi di stabilimenti registrati o riconosciuti:
a)
tutti gli stabilimenti che detengono animali terrestri;
b)
gli stabilimenti che detengono:
i)
bovini, ovini, caprini e suini;
ii)
equini;
iii)
pollame e volatili in cattività;
iv)
cani, gatti e furetti;
v)
api mellifere;
c)
circhi itineranti ed esibizioni di animali;
d)
rifugi per animali destinati a cani, gatti e furetti;
e)
posti di controllo;
f)
stabilimenti di quarantena per animali terrestri detenuti diversi dai primati;
g)
stabilimenti confinati.
9. La parte II, titolo III, capo 2, stabilisce gli obblighi di conservazione della documentazione per gli operatori di incubatoi registrati o riconosciuti, in aggiunta a quelli stabiliti all’articolo 103, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429.
10. La parte II, titolo III, capo 3, stabilisce gli obblighi di conservazione della documentazione per i trasportatori registrati, in aggiunta a quelli stabiliti all’articolo 104, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429.
11. La parte II, titolo III, capo 4, stabilisce gli obblighi di conservazione della documentazione per gli operatori che procedono alle operazioni di raccolta, in aggiunta a quelli stabiliti all’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, per quanto riguarda:
a)
gli operatori di stabilimenti registrati o riconosciuti per operazioni di raccolta di ungulati detenuti e di pollame;
b)
gli operatori che procedono, indipendentemente da uno stabilimento, alle operazioni di raccolta di ungulati detenuti e di pollame;
c)
gli operatori dei centri di raccolta di cani, gatti e furetti registrati presso l’autorità competente.
12. La parte III, titoli da I a IV, stabilisce prescrizioni in materia di tracciabilità degli animali detenuti delle specie bovina, ovina e caprina, suina ed equina, anche per quanto riguarda i mezzi di identificazione, la documentazione e le basi dati informatizzate.
13. La parte III, titolo V, capo 1, stabilisce prescrizioni in materia di tracciabilità di cani, gatti e furetti detenuti, anche per quanto riguarda gli animali da compagnia che vengono spostati in un altro Stato membro per scopi diversi dai movimenti a carattere non commerciale.
14. La parte III, titolo V, capo 2, stabilisce prescrizioni in materia di tracciabilità di camelidi e cervidi detenuti.
15. La parte III, titolo V, capo 3, stabilisce prescrizioni in materia di tracciabilità dei volatili in cattività detenuti.
16. La parte III, titolo V, capo 4, stabilisce prescrizioni in materia di tracciabilità degli animali terrestri detenuti in circhi itineranti e di quelli destinati ad esibizioni di animali.
17. La parte III, titolo VI, stabilisce prescrizioni in materia di tracciabilità delle uova da cova.
18. La parte III, titolo VII, stabilisce prescrizioni in materia di tracciabilità di bovini, ovini, caprini, suini, equini, cervidi e camelidi detenuti dopo il loro ingresso nell’Unione.
19. La parte IV stabilisce determinate misure transitorie per quanto riguarda le direttive 64/432/CEE e 92/65/CEE, i regolamenti (CE) n. 1760/2000, (CE) n. 21/2004 e (CE) n. 1739/2005, le direttive 2008/71/CE, 2009/156/CE e 2009/158/CE e il regolamento di esecuzione (UE) 2015/262 per quanto riguarda:
a)
la registrazione e il riconoscimento degli stabilimenti;
b)
l’identificazione degli animali terrestri detenuti;
c)
i documenti di trasporto e di identificazione degli animali terrestri detenuti in circhi itineranti e di quelli destinati ad esibizioni di animali.
d)
il documento unico di identificazione a vita degli equini detenuti.
Storico versioni
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