Art. 3

Obblighi di registrazione per i trasportatori di cani, gatti e furetti detenuti nonché di pollame

In vigore dal 28 giu 2019
Obblighi di registrazione per i trasportatori di cani, gatti e furetti detenuti nonché di pollame 1.   Al fine di essere registrati conformemente all’articolo 93 del regolamento (UE) 2016/429, prima dell’inizio delle loro attività i trasportatori che trasportano cani, gatti e furetti detenuti nonché pollame tra Stati membri o tra uno Stato membro e un paese terzo forniscono all’autorità competente informazioni riguardanti: a) il nome e l’indirizzo del trasportatore interessato; b) le specie che si prevede di trasportare; c) il tipo di trasporto; d) il mezzo di trasporto. 2.   I trasportatori di cani, gatti e furetti detenuti di cui al paragrafo 1 informano l’autorità competente in merito al numero di animali che si prevede di trasportare. 3.   I trasportatori di pollame di cui al paragrafo 1 informano l’autorità competente in merito alle categorie di pollame che si prevede di trasportare. 4.   I trasportatori di cui al paragrafo 1 informano l’autorità competente in merito: a) a eventuali cambiamenti in relazione agli elementi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3; b) all’eventuale cessazione dell’attività di trasporto.
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