Art. 3
Obblighi di registrazione per i trasportatori di cani, gatti e furetti detenuti nonché di pollame
In vigore dal 28 giu 2019
Obblighi di registrazione per i trasportatori di cani, gatti e furetti detenuti nonché di pollame
1. Al fine di essere registrati conformemente all’articolo 93 del regolamento (UE) 2016/429, prima dell’inizio delle loro attività i trasportatori che trasportano cani, gatti e furetti detenuti nonché pollame tra Stati membri o tra uno Stato membro e un paese terzo forniscono all’autorità competente informazioni riguardanti:
a)
il nome e l’indirizzo del trasportatore interessato;
b)
le specie che si prevede di trasportare;
c)
il tipo di trasporto;
d)
il mezzo di trasporto.
2. I trasportatori di cani, gatti e furetti detenuti di cui al paragrafo 1 informano l’autorità competente in merito al numero di animali che si prevede di trasportare.
3. I trasportatori di pollame di cui al paragrafo 1 informano l’autorità competente in merito alle categorie di pollame che si prevede di trasportare.
4. I trasportatori di cui al paragrafo 1 informano l’autorità competente in merito:
a)
a eventuali cambiamenti in relazione agli elementi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3;
b)
all’eventuale cessazione dell’attività di trasporto.
Storico versioni
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