Art. 4

Deroghe all’obbligo di presentare all’autorità competente una domanda di riconoscimento, applicabili agli operatori di stabilimenti per operazioni di raccolta di determinati equini e agli operatori di incubatoi di volatili in cattività

In vigore dal 28 giu 2019
Deroghe all’obbligo di presentare all’autorità competente una domanda di riconoscimento, applicabili agli operatori di stabilimenti per operazioni di raccolta di determinati equini e agli operatori di incubatoi di volatili in cattività Gli operatori dei seguenti stabilimenti non sono tenuti a presentare all’autorità competente una domanda di riconoscimento dei rispettivi stabilimenti conformemente all’articolo 96, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429: a) stabilimenti per operazioni di raccolta di equini, nei quali tali animali sono raccolti a fini di competizioni, corse, spettacoli, addestramento, attività ricreative o lavorative collettive o nel contesto di attività di riproduzione; b) incubatoi di volatili in cattività.
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