Art. 6
Prescrizioni per il rilascio del riconoscimento degli stabilimenti per operazioni di raccolta di pollame
In vigore dal 28 giu 2019
Prescrizioni per il rilascio del riconoscimento degli stabilimenti per operazioni di raccolta di pollame
Nel rilasciare il riconoscimento degli stabilimenti per operazioni di raccolta di pollame, da cui tali animali devono essere spostati in un altro Stato membro o che ricevono tali animali da un altro Stato membro, l’autorità competente si assicura che tali stabilimenti soddisfino le seguenti prescrizioni di cui all’allegato I, parte 2, del presente regolamento, stabilite:
a)
al punto 1, per quanto riguarda le misure di isolamento e altre misure di biosicurezza;
b)
al punto 2, per quanto riguarda le strutture e le attrezzature;
c)
al punto 3, per quanto riguarda il personale;
d)
al punto 4, per quanto riguarda la supervisione da parte dell’autorità competente.
Storico versioni
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