Art. 8
Prescrizioni per il rilascio del riconoscimento degli stabilimenti che detengono pollame
In vigore dal 28 giu 2019
Prescrizioni per il rilascio del riconoscimento degli stabilimenti che detengono pollame
Nel rilasciare il riconoscimento degli stabilimenti che detengono pollame, dai cui il pollame destinato a scopi diversi dalla macellazione o le uova da cova devono essere spostati in un altro Stato membro, l’autorità competente si assicura che tali stabilimenti soddisfino le seguenti prescrizioni stabilite:
a)
all’allegato I, parte 4, punto 1, per quanto riguarda le misure di biosicurezza;
b)
all’allegato I, parte 4, punto 2, e all’allegato II, parte 2, per quanto riguarda la sorveglianza;
c)
all’allegato I, parte 4, punto 3, per quanto riguarda le strutture e le attrezzature.
Storico versioni
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