Art. 9
Obbligo, per gli operatori di determinati tipi di stabilimenti che detengono animali terrestri, di presentare all’autorità competente una domanda di riconoscimento
In vigore dal 28 giu 2019
Obbligo, per gli operatori di determinati tipi di stabilimenti che detengono animali terrestri, di presentare all’autorità competente una domanda di riconoscimento
Gli operatori dei seguenti tipi di stabilimenti presentano all’autorità competente una domanda di riconoscimento conformemente all’articolo 96, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 e avviano le loro attività solo dopo che il loro stabilimento è stato riconosciuto:
a)
centri di raccolta di cani, gatti e furetti, da cui tali animali sono spostati in un altro Stato membro;
b)
rifugi per animali destinati a cani, gatti e furetti, da cui tali animali sono spostati in un altro Stato membro;
c)
posti di controllo;
d)
stabilimenti di produzione di bombi isolati dal punto di vista ambientale, da cui tali animali sono spostati in un altro Stato membro;
e)
stabilimenti di quarantena per animali terrestri detenuti diversi dai primati, da cui tali animali sono spostati all’interno dello stesso Stato membro o in un altro Stato membro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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